Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24851 - pubb. 11/02/2021

Finalità sottesa alla L. n. 3/2012, oneri del finanziatore a norma del novellato art. 12-bis, valutazione di fattibilità del piano e di meritevolezza del debitore e negligente assunzione del debito

Tribunale Benevento, 26 Gennaio 2021. Est. Monteleone.


Sovraindebitamento – Procedimento di omologazione del piano del consumatore – Relazione dell'organismo di composizione della crisi – Sindacato del giudice – Cause dell'indebitamento – Meritevolezza del debitore – Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni – Colpa grave, malafede o frode –  Concessione del finanziamento – Valutazione del merito creditizio del debitore  Cessione del quinto dello stipendio del debitore – Non opponibilità – Eliminazione del giudizio in ordine alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria



La finalità sottesa alla L. n. 3/2012 – che si sostanzia nel consentire al debitore di definire la sua totale esposizione debitoria – si desume dal tenore letterale dell’art. 7 L. n. 3/2012, così come modificato dalla L. n. 176/2020, in cui la locuzione “il debitore in stato di sovraindebitamento” fa evidente riferimento alla sussistenza di una plurima esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione; non è dunque condivisibile l’orientamento secondo il quale il piano del consumatore non sia idoneo ad incidere sui rapporti preesistenti.

La procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive. Il medesimo effetto sospensivo – e, con l’omologazione, risolutivo – si manifesta anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio.

L’art. 124-bis T.U.B., letto in combinato disposto con il novellato art. 12-bis L. n. 3/2012, pone a carico del finanziatore l’onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo il predetto creditore, successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest’ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e della Insolvenza, per il tramite delle norme che non consentono all’incauto finanziatore di proporre opposizione all’omologa e, successivamente, reclamo contro l’omologa del piano (cfr. artt. 68, co. 3, e 69, co 2, CCCII) o dell’accordo (artt. 76, co. 3, e 80, co. 4, CCCII) qualora i motivi dell’opposizione o del reclamo riguardino la meritevolezza del debitore finanziato, è espressione della tendenza normativa volta a sanzionare il comportamento del finanziatore che abbia agito senza tenere conto del merito creditizio.

L’omologazione del piano del consumatore è condizionata non solo alla valutazione di fattibilità del piano, ma anche alla più incisiva valutazione di meritevolezza del debitore, contrappeso alla mancanza di negozialità e tutela indiretta del principio generale di correttezza e, quindi, degli interessi del ceto creditorio (estromesso dall’iter procedimentale a cui partecipa nella ristretta forma delle opposizioni). Tale valutazione si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell’assunzione dell’obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto, allorquando egli si è prospettato le proprie concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi dallo stesso percepiti.

A seguito degli interventi normativi apportati alla L. n. 3/2012 con la recente L. n. 176/2020, si è assistito al passaggio dall’assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza) necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all’assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell’omologa del piano del consumatore, con un evidente restringimento delle maglie avuto riguardo al profilo della responsabilità del debitore, novità quest’ultima da intendere come espressione del favor ordinamentale nei confronti di quello tra i soggetti contraenti che si connota per una intrinseca fragilità contrattuale.

Le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale non giustificano di per se stesse la negligente assunzione del debito, quantomeno ai fini dell’applicazione della disciplina inerente al piano del consumatore.

Tra le novità apportate con L. n. 176/2020 vi è anche l’intervenuta eliminazione del riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, in precedenza contenuto al comma 3-bis dell’art. 9 L. n. 3/2012. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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