Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23832 - pubb. 08/07/2020

Covid-19, conversione del D.L. liquidità ed effetti sulla proroga dei termini di adempimento del concordato preventivo

Tribunale Ravenna, 16 Giugno 2020. Pres. Sereni Lucarelli. Est. Farolfi.


Concordato preventivo – Adempimento – Covid-19 – Proroga dei termini – Eliminazione del termine finale di cui al D.L. liquidità – Conseguenze



L’interpretazione della nuova facoltà processuale prevista dal comma 3 dell’art. 9 d.l. liquidità – che è evidentemente ispirata ad un principio di favore per il buon esito delle procedure alternative al fallimento – non può non tenere conto della modifica che in sede di conversione è stata apportata al comma 1 della stessa disposizione; se infatti in sede di prima formulazione la norma prevedeva un allungamento semestrale dei termini di adempimento dei concordati preventivi già omologati aventi una scadenza ricompresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, in sede di definitiva approvazione della legge n. 40/2020, è stata eliminata la finestra cronologica finale, sì che ogni concordato già omologato purchè abbia una scadenza successiva al 23 febbraio u.s. potrà fruire ex lege di una proroga semestrale per il suo adempimento, giustificata dalle gravissime conseguenze economiche generate dalla diffusione pandemica del Covid-19.

Anche alla luce di tale modifica non vi sono, pertanto, motivi per rigettare la richiesta avanzata dalla debitrice in concordato (nel caso di specie è stato richiesto parere ai C.G. e valutato il possibile incremento delle spese prededuttive derivanti dal richiesto prolungamento semestrale dei termini di adempimento del concordato). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


IL TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

 

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

 

Dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente

Dott. Alessandro Farolfi - Giudice Rel

Dott. Paolo Gilotta - Giudice

 

Nella procedura iscritta al n. 5/2019

promossa con ricorso depositato da:

S. – Società Officina R. e A. s.r.l., con sede a ___________;

avente ad oggetto giudizio di omologazione di concordato preventivo.

Ha emesso il seguente

 

DECRETO

            

1.        

In data 6 febbraio 2019 la società S. – Società Officina R. e A. s.r.l. (d’ora innanzi S.) ha depositato ricorso ex art. 161 co. 6 l.f., come novellato dalla L. 134/2012 e succ. modd., chiedendo la concessione di un termine per il deposito del piano concordatario, della relazione del professionista attestatore, nonché della ulteriore documentazione prevista dall’art. 161 l.f.

A tale ricorso ha fatto seguito il decreto di data 08/02/2019, con il quale questo Tribunale ha concesso all’istante il termine di 120 gg., successivamente prorogato di ulteriori 60 gg. al fine di consentire il deposito della proposta concordataria definitiva e dell’ulteriore documentazione richiesta.

Entro i termini così definitivamente assegnati la ricorrente ha provveduto al deposito del piano e della documentazione allegata e, a quel punto, con decreto in data 17/09/2019, il Tribunale ha ammesso la società ricorrente alla procedura di Concordato Preventivo, nominando Giudice Delegato il dott. Alessandro Farolfi e quali Commissari Giudiziali i dottori * e *.

Con il medesimo decreto il Tribunale ha disposto la convocazione dei creditori per l’udienza del 17 gennaio 2020 ed ordinato il deposito su conto vincolato delle somme di cui all’art. 163 co. 2 n. 4) l.f., quantificate in Euro 40.000.

Con detto provvedimento si è dato altresì conto di come il ricorso presentato dalla debitrice prevedesse l’ammissione ad un concordato preventivo di natura essenzialmente liquidatoria, riassunto come segue (detto provvedimento deve ritenersi peraltro integralmente qui ritrascritto):

“…far fronte integralmente alle spese, alle prededuzioni ed alle passività privilegiate e soddisfare i crediti chirografari, senza distinzione di classi, secondo un presumibile ammontare del 28,02%.

Più in particolare, la ricorrente stima un attivo concordatario ritraibile in caso di omologazione del piano di Euro 5.842.638, ritenuto più ampio dell’alternativa fallimentare di circa 1.318.000 Euro, destinato a soddisfare interamente – per quanto detto – spese prededuttive e costi della procedura, Euro 3.042.205 di passività privilegiate, ed in percentuale di circa il 28,02% crediti chirografari complessivamente ammontanti ad Euro 4.056.562 mediante la cessione di tre rami aziendali (il piano valorizza interamente il solo ramo rettifiche in misura pari ad un’offerta irrevocabile di Euro 330.00 per cui è già stata esperita la procedura competitiva ex art. 163 bis l.f., mentre i rami officina e ricambi sono stati prudenzialmente stimati a valori corrispondenti a quelli dei beni mobili e rimanenze), sul recupero di crediti commerciali opportunamente svalutati e sulla fondamentale operazione di vendita a terzi di un importante compendio immobiliare, non oggetto di alcuna offerta di acquisto.

L’orizzonte temporale del piano risulta indicato in un quadriennio dalla omologazione”.

In data 2 dicembre 2019 i Commissari Giudiziali hanno provveduto a depositare la relazione ex art. 172 l.fall., nella quale hanno evidenziato le risultanze delle proprie analisi, apportando alcune modifiche ai valori dell’attivo come indicate dalla società debitrice, integrando i valori del passivo con le dichiarazioni dei creditori e con le proprie stime ed accantonamenti, concludendosi con l’espressione del parere favorevole nel quale hanno dato conto di come le percentuali ragionevolmente ritraibili dai creditori chirografari debbano ritenersi del 26,33%, quindi con una lieve diminuzione rispetto alla proposta avanzata dalla debitrice.

In data 17 gennaio 2020 si è quindi celebrata l’udienza ex art. 174 l.f., nel corso della quale i C.G. hanno ribadito il proprio parere favorevole ed il legale di parte ricorrente, pur dando atto dell’assenza di proposte di acquisto vincolanti per la parte immobiliare, ha comunque evidenziato alcuni upsides rispetto al piano depositato, rappresentati da un contratto temporaneo di locazione di una porzione di capannone ove viene svolta l’attività del Ramo Rettifiche ed il riconoscimento di utilità per lavorazioni in corso da parte dell’acquirente di tale ramo d’azienda per Euro 27.000.

Nei successivi venti giorni sono intervenute ulteriori espressioni di voto da parte dei creditori che possono essere così riassunte:

- creditori ammessi al voto: Euro 4.083.832,93;

- maggioranza richiesta: Euro 2.041.916,48

- voti favorevoli: Euro 3.205.835,13 (78,5%)

- voti contrari: Euro 33.459,78 (0,82%)

- voti non espressi: Euro 844.538,02 (20,68%)

 

Con successivo decreto il Tribunale di Ravenna, visto il verbale dell’adunanza dei creditori e le successive dichiarazioni di voto pervenute, ha rilevato il raggiungimento delle maggioranze di legge e fissato udienza per l’omologazione del concordato, ex art. 180 l.f., per il 13/03/2020.

A causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus (Covid-19) e del magmatico sovrapporsi di una legislazione d’urgenza volta a limitare le occasioni di contagio e disporre un periodo di sospensione dei termini processuali e divieto (salvo casi d’urgenza) di tenuta delle udienze con modalità tradizionali, sino alla data dell’11/05/2020 (cfr. art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, più volte modificato), l’udienza prevista per l’omologazione del concordato è stata rinviata al 22/05/2020.

Nel frattempo, in data 2 marzo 2020 i Commissari giud. avevano già depositato il proprio definitivo parere favorevole all’omologazione, ritenendo la proposta concordataria più conveniente per i creditori rispetto all’alternativa fallimentare.

Con memoria integrativa in data 19 maggio 2020 la società ricorrente ha invocato l’applicazione dell’art. 9, comma 3 del d.l. 8 aprile 2020 (c.d. decreto liquidità) successivamente convertito definitivamente, con modifiche, con la Legge 5 giugno 2020, n. 40.


Il G.D. si è riservato di riferire al collegio, previa richiesta di deposito di una dichiarazione del professionista attestatore circa la fattibilità del piano con la tempistica dilatata di 6 mesi, di cui alla citata nuova disposizione, nonché parere dei Commissari giudiziali a riguardo.

 

2.

Tanto premesso, nulla osta ad avviso del collegio alla omologazione della proposta concordataria, così come definitivamente sottoposta al gradimento dei creditori di S.

Quanto ai profili relativi alla competenza si deve evidenziare come la sede legale della debitrice si trovi in questo circondario e come non siano emersi elementi contrari alla presunzione di effettività che ne deriva.

Nel merito, la proposta ed il relativo piano sono stati sottoposti al vaglio critico dei Commissari che hanno ritenuto lo stesso fattibile e tale da consentire, con ogni probabilità, un soddisfacimento dei creditori chirografari in ogni caso superiore alla percentuale del 20% introdotta nell’ultimo comma dell’art. 160 l.f., oltre a consentire l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati, prededuttivi e spese di giustizia.

Si consideri in relazione alle valutazioni demandate all’organo giudiziario che la nota Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521, ha affermato che “il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”. Statuizione che mantiene tutta la sua attualità, quantomeno con riguardo alle proposte concordatarie di natura liquidatoria.

Infatti, pur aderendo questo ufficio alla tesi che consente una valutazione - in sede di omologazione del concordato liquidatorio – estesa alla presumibile idoneità dello stesso ad “assicurare” in ogni caso ai creditori privi di cause legittime di prelazione un soddisfacimento pari ad almeno al 20% dei crediti complessivamente vantati, da un lato non sono emersi elementi tali da escludere verosimilmente tale aspettativa satisfattiva, dall’altro si ritiene che spetti all’ufficio giudiziario non tanto una verifica positiva del concreto risultato economico della futura attività liquidatoria prevista nel piano, quanto – più rettamente e limitatamente – una verifica di attendibilità delle assunzioni poste a base del medesimo, nonché un giudizio prognostico negativo sulla evidente irrealizzabilità od infruttuosità economica delle operazioni in esso contemplate.

In linea con quanto qui ritenuto si è del resto espresso più recentemente anche il S.C., secondo cui “in tema di concordato preventivo il controllo del tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di questa ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, nell'ambito di detto controllo, quindi: a) la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; b) la eventuale impossibilità di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; c) la eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha a oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica” (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/05/2016, n.8799).

In termini non dissimili, anche Corte appello Milano, 12/07/2017, n. 3259, ha ritenuto che “se la valutazione sulla convenienza della proposta concordataria spetta certamente ai creditori, non può dubitarsi che il controllo esercitato dal Tribunale sulla correttezza della procedura risulti indispensabile al fine di permettere ai creditori medesimi di avere un quadro chiaro e completo dei rischi connessi alle operazioni contemplate nel piano, per poi consentire loro di esprimersi in modo consapevole sulla convenienza o meno della proposta”.

Certamente l’assenza di impegni vincolanti all’acquisto dell’importante compendio immobiliare della società debitrice rappresenta una criticità, ma da un lato non sono emerse inattendibilità particolari nella verifica dei valori in gioco, dall’altro la valutazione dei creditori ha apprezzato la convenienza economica del piano rispetto al fallimento, tanto che nessuna opposizione è stata presentata.

        

Si dove perciò ritenere che ove la proposta di concordato abbia raggiunto la maggioranza richiesta all’art. 177 l.f.,  il piano su cui si basa la proposta di concordato abbia ricevuto il parere favorevole del Commissario e non siano pervenute contestazioni, non vi siano ragioni ostative all’omologazione del concordato da parte del Tribunale che in questa sede, a seguito della riforma introdotta dai noti D.lgs.vi 5/2006 e 169/2007, ha visto sottratto alla propria sfera di indagine l’accertamento dei requisiti di meritevolezza e di convenienza della proposta concordataria, salvo appunto che non siano presentate opposizioni all’omologazione, in tale ultimo caso potendosi dare luogo all’ingresso di mezzi istruttori su richiesta delle parti o d’ufficio ed effettuare valutazioni comparative rispetto alla maggiore o minore vantaggiosità per i creditori delle alternative anche concorsuali concretamente praticabili (c.d. cram down, sia pure nei limiti di cui all’art. 180 c. 4 l.f.).

Nel caso di specie, in assenza di profili apparenti di illegittimità e di opposizioni alla omologazione, appare vieppiù evidente la non sindacabilità della c.d. fattibilità economica (salvo che risulti non distribuibile in modo evidente la suddetta percentuale minimale di cui all’art. 160 ult. co. l.f.), sulla quale si è già espressa l’ampia maggioranza dei creditori.

Occorre a questo punto censire l’istanza avanzata ai sensi del nuovissimo art. 9 co. 3 del d.l. 8 aprile 2020, in ordine all’impatto dell’emergenza “Coronavirus” sulle procedure concordatarie in itinere.

A tal riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che l’assoluta gravità ed oggettività delle conseguenze economiche derivanti dall’epidemia di Covid – 19 appaiono indiscutibili, come risulta dai seguenti semplici ed esemplificativi dati, la cui autoevidenza non richiede particolari commenti.

Alla data odierna risultano infatti pubblicati e diffusi per il nostro paese i seguenti riscontri statistici:

Positivi Confermati: 236.989

Decessi: 34.345

Guariti: 176.370

Inoltre, secondo i dati resi noti dall'Istat, nel mese di aprile l'indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato una flessione del 19,1 per cento rispetto al mese marzo, mentre su base annua il risultato è decisamente peggiore, perchè la produzione industriale dell'Italia ad aprile 2020 è stata più bassa del 42,5 per cento rispetto a quella registrata ad aprile 2019.

Ancora, in base a quanto comunicato dalla Banca d'Italia nella sua consueta pubblicazione statistica “Finanza pubblica, fabbisogno e debito”, l'indebitamento pubblico alla fine del mese di aprile ha evidenziato un aumento a quota 2.467 miliardi di euro contro i 2.431 miliardi di inizio mese. L'incremento è stato pari a 36 miliardi, portando il risultato negativo del debito pubblico al massimo assoluto di tutti i tempi.

Si deve ancora considerare che a fine aprile risultavano pervenute alle banche italiana 1,3 milioni di domande per richieste di moratorie su prestiti e mutui.

Si tratta, insomma, certamente del più grave shock esogeno che la nostra economia abbia subito dal secondo dopoguerra.

In presenza di tali elementi, il d.l. liquidità dello scorso 8 aprile, recentemente convertito con modifiche in legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede all’art. 9 co. 3 che:

“Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento   del   concordato   preventivo   o    dell'accordo    di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze”.

Tale facoltà si affianca a quella – sempre prevista per le procedure di concordato preventivo in corso e non ancora omologate – secondo cui il debitore può, sino all’udienza di omologazione, presentare una istanza al fine di ottenere dal tribunale un termine non superiore a 90 giorni entro il quale presentare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato preventivo, ovvero un nuovo accordo di ristrutturazione; appare peraltro ragionevole pensare che ove il nuovo piano presenti delle modifiche sostanziali rispetto a quello iniziale sarà altresì necessaria una nuova attestazione, secondo quanto previsto dall’art. 161 co. 3 l.f. e che, qualora la precedente proposta fosse già andata al voto, si determinerà un regresso della procedura, con la necessità di ripetere la fase delle votazioni sulla nuova proposta mai sottoposta al gradimento dei creditori.

Nel caso di specie – tuttavia - la debitrice non si è avvalsa di tale seconda ed ulteriore possibilità, ma ha invocato unicamente una sorta di allungamento ope judicis semestrale dei tempi di adempimento della proposta di concordato, richiedendo l’applicazione del già citato art. 9 co. 3 del d.l. 8 aprile 2020.

A tal riguardo, su richiesta del relatore, l’attestatore ha evidenziato come le stime aggiornate possano portare a prevedere delle spese non previste dal piano per Euro 73.000 ed un impatto negativo sul possibile soddisfacimento dei creditori chirografari dell’1,75% (pari al 26,26% in luogo del 28,02% ipotizzato nella proposta), che tuttavia è perfettamente in linea con le stime proposte dai C.G. nelle propria relazione ex art. 172 l.f. In conclusione, perciò, l’attestatore ha confermato che la proroga semestrale dei termini di pagamento non incide sulla fattibilità del concordato.

Tale dato non viene smentito dal parere dei C.G. pure richiesto dal relatore, che tuttavia osservano come gli oneri prededucibili aggiuntivi potrebbero arrivare ad Euro 96.773 (in luogo dei 73.000 considerati), riconfermando in definitiva le proprie valutazioni di un soddisfacimento del ceto chirografario con un lieve decremento del 0,1% rispetto a quanto già stimato nella relazione ex art. 172 l.f.

A tal punto, si deve osservare che la relazione di accompagnamento del recentissimo d.l. liquidità ricorda che “l’attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni. Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione”…per poi osservare che rispetto alla modifica del piano o dell’accordo, la norma prevede “in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, (nel)la possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo”.

In altri termini, appare certo che tale modifica puramente temporale non richieda una nuova votazione da parte dei creditori e che il Tribunale, pur essendo tenuto ad una verifica mediante l’acquisizione di un parere del Commissario giudiziale, non sia invece chiamato a valutare in modo particolarmente stringente i motivi e le condizioni che giustificano la concessione della proroga, se si considera che il comma 3 dell’art. 9 richiede unicamente che il Tribunale valuti la sussistenza dei presupposti richiesti per la omologazione ex art. 180 e  192 bis l.f., aspetto su cui si è ulteriormente investito lo stesso professionista attestatore della procedura, al fine di verificare la perdurante attendibilità e attualità della relativa attestazione di fattibilità.

L’interpretazione della nuova facoltà processuale prevista dal citato comma 3 dell’art. 9 d.l. liquidità – che è evidentemente ispirata ad un principio di favore per il buon esito delle procedure alternative al fallimento – non può non tenere conto della modifica che in sede di conversione è stata apportata al comma 1 della stessa disposizione: se infatti in sede di prima formulazione la norma prevedeva un allungamento semestrale dei termini di adempimento dei concordati preventivi già omologati aventi una scadenza ricompresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, in sede di definitiva approvazione della legge n. 40/2020 è stata eliminata la finestra cronologica finale, sì che ogni concordato già omologato purchè abbia una scadenza successiva al 23 febbraio u.s. potrà fruire ex lege di una proroga semestrale per il suo adempimento, giustificata dalle gravissime conseguenze economiche generate dalla diffusione pandemica del Covid-19.

Anche alla luce di tale modifica non vi sono, pertanto, motivi per rigettare la richiesta avanzata dalla debitrice in concordato.

Il liquidatore può coincidere, in assenza di indicazioni contrarie tali da rendere inopportuna la nomina, con quello indicato dalla società fermo restando la vigilanza dei Commissari giud. e l’obbligo di riferire al G.D. ai sensi dell’art. 185 l.f. (cfr. Trib. Lodi, decr. 1° marzo 2010, in Fallimento, 2010, p. 593 con nota di Fabiani), tenuto altresì conto del ruolo professionale dal medesimo rivestito.

In dispositivo si procede alla nomina del Comitato dei creditori previsto dall’art. 182 l.f., in considerazione della natura liquidatoria del concordato oggetto di omologazione.

I Commissari giudiziali, come evidenziato, dovrà riferire al Tribunale in ordine all’andamento della liquidazione, sulla quale il liquidatore dovrà relazionare periodicamente, secondo quanto previsto dal novellato art. 182 ult. co. l.f.

 

PQM

Omologa il concordato preventivo proposto da S.O.R.A. – Società Officina R. e A. s.r.l., con sede a Faenza (RA), * così come approvato dai creditori nel corso dell’adunanza ex art. 174 l.f. del 17/01/2020 e nei successivi 20 giorni, dando atto che ai sensi dell’art. 9 co. 3 del d.l. 8 aprile 2020, convertito con modd. in legge 5 giugno 2020, n. 40, i termini per l’adempimento dello stesso devono intendersi prorogati di mesi 6 rispetto alle scadenze ivi previste.

Nomina quale liquidatore il dott. * di * (RA), ferma la vigilanza ed il controllo dei Commissari giudiziali già nominato, cui compete l’onere di riferire al G.D. ai sensi dell’art. 185 l.f.;

Nomina, altresì, quali componenti del Comitato dei creditori ex art. 182 l.f., i seguenti nominativi:

- *

e, in caso di rinuncia e indisponibilità degli stessi,

- *

Per quanto non previsto già specificamente nel piano, le modalità di esecuzione del concordato sono rette dall’art. 182 l.f.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le pubblicazioni con le modalità di cui agli artt. 17 e 180 c. 5° lf.

 

Ravenna, 16 giugno 2020.