Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21289 - pubb. 26/02/2019

La società estinta non ha alcuna capacità processuale né interesse ad impugnare la sua dichiarazione di fallimento

Appello Napoli, 02 Febbraio 2018. Est. Petruzziello.


Fallimento – Dichiarazione – Impugnazione – Società estinta – Capacità ed interesse ad impugnare – Esclusione



Siccome estinta, la persona giuridica che proponga reclamo avverso la sua dichiarazione di fallimento ha perso la capacità giuridica, con la conseguenza che essa non ha alcuna capacità processuale né interesse ad impugnare (art. 100 c.p.c.) la sua dichiarazione di fallimento, che avrebbe potuto viceversa essere contestata, nella qualità di soggetti interessati ex art. 18, comma 4, l.fall., da coloro che in essa avevano ricoperto ruoli gestori o che ne avevano avuto la rappresentanza (quindi ex amministratori e liquidatori) o che ne erano stati soci.

Ove sia domandato il fallimento di una società estinta, non è necessario instaurare il contraddittorio nei confronti dei soci (sempre che la loro posizione venga in rilievo come meri successori della società estinta, il che non accade quando, trattandosi di società di persone, la responsabilità degli ex soci abbia carattere personale ed illimitato, dovendosi in quest’ipotesi assicurare il loro personale diritto di difesa avverso l’iniziativa fallimentare che ne può determinare il fallimento ex art. 147 l.fall.), né nei confronti dei cessati organi rappresentativi, con la cancellazione essendosene irreversibilmente risolto il legame con questa.

Né è ipotizzabile che il procedimento notificatorio possa essere eseguito nelle speciali forme previste dall’art. 15 l.fall, poiché queste presuppongono l’esistenza della società, non potendosi configurare alcun obbligo nei confronti di una società estinta di mantenere attive ed operanti, all’esito della liquidazione dei rapporti attivi e passivi e della conseguente cancellazione dal registro delle imprese, la casella di posta elettronica certificata e la sede legale, ovvero anche solo una di esse; la loro conservazione si porrebbe, infatti, in contrasto con l’obbligo, posto a carico del liquidatore dagli artt. 2487 e segg. c.c., di liquidare il patrimonio sociale (art. 2487 lett. c, art. 2489 c.c.) allo scopo di estinguere i debiti sociali (art. 2491 c.c.) e di distribuire l’eventuale residuo attivo tra i soci (art. 2492 c.c.), obbligo cui nessuna norma della legge fallimentare deroga. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Renzo Carnevale


1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dato atto della regolarità della notificazione del ricorso di fallimento e della produzione da parte della ricorrente Agenzia delle Entrate - Riscossione di cartelle di pagamento non opposte relative a crediti tributari dell’importo complessivo di oltre Euro 320.000,00, ha dichiarato il fallimento della A.S. S.r.l. in liquidazione.

Contro questa sentenza ha proposto reclamo la società fallita, prospettando tre motivi di doglianza.

L’Agenzia delle Entrate - Riscossione si è opposta all’accoglimento del reclamo.

Il curatore, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale mediante consegna nella casella PEC del curatore medesimo in data 29.11.2017, non si è costituito.

2. Il reclamo, premesso che solo a seguito della comunicazione del 18 ottobre 2017 inviata dall’avv. Fabrizio Grasso nella qualità di curatore del fallimento della A.S. s.r.l. in liquidazione R.C. appreso del fallimento della predetta società, e che solo in data 25 settembre 2017 il C. era stato raggiunto, quale ex liquidatore della società fallenda, dalla notifica a mezzo del servizio postale dell’avviso di giacenza di un atto giudiziario, dal quale era stato informato che era stato depositato il ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti della A.S. s.r.l. in liquidazione con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparazione delle parti per il giorno 3 ottobre 2017, svolge le seguenti censure: a) il Tribunale ha violato i principi in tema di notifica dei ricorso per la dichiarazione di fallimento nel caso in cui il destinatario di un atto da notificarsi sia una società oramai cancellata dal registro delle imprese, non potendo in questi casi trovare applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 15 l.fall., e dovendosi in alternativa alle modalità di propalazione in essa contemplate procedere alla notificazione alla persona del liquidatore; b) non sono stati rispettati i termini a comparire posti a tutela del diritto di difesa del debitore fallendo, in quanto la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si è perfezionata nei confronti del liquidatore della società fallenda, unico soggetto legittimato a stare in giudizio, il 25 settembre 2017, oltre i termini disposti dal Tribunale nel decreto di fissazione d’udienza, ossia 15 giorni prima dell’udienza prefallimentare del 3 ottobre 2017.

La reclamante ha, inoltre, dedotto che la cancellazione della società dal registro delle imprese, nel determinarne la perdita della capacità giuridica e l’estinzione, preclude che essa possa essere destinataria della notifica di un ricorso di fallimento, poiché se la società non esiste più, in termini sia giuridici che fisici, non è ipotizzabile alcun collegamento della società medesima con nessuno dei luoghi, anche virtuali, presso i quali è consentito effettuare la notificazione del ricorso di fallimento; ne consegue che l’estinzione della società, di cui sia ancora giuridicamente possibile dichiarare il fallimento, impone che la notificazione della relativa istanza sia effettuata nei confronti del liquidatore, non operando, quindi, l’art. 15 l.fall., la cui formulazione ed interpretazione teleologica ne escludono l’applicabilità alla società cancellata in tutte le tre diverse e consecutive modalità contemplate.

2.1. Il reclamo è inammissibile.

Siccome estinta, la persona giuridica reclamante ha perso - come peraltro dedotto dalla stessa - la capacità giuridica, con la conseguenza che essa non ha alcuna capacità processuale né interesse ad impugnare (ex art. 100 c.p.c.) la sua dichiarazione di fallimento, che avrebbe potuto viceversa essere contestata, nella qualità di soggetti interessati ex art. 18, comma 4, l.fall., da coloro che in essa avevano ricoperto ruoli gestori o che ne avevano avuto la rappresentanza (quindi ex amministratori e liquidatori) o che ne erano stati soci. Nel caso in esame il reclamo risulta proposto non da quest’ultimi ma dalla società medesima in persona dell’ex liquidatore, e dunque da un soggetto giuridico non più dotato della necessaria capacità e legittimazione processuale.

Peraltro, ove lo si reputasse proposto non dalla società ma personalmente dal liquidatore (il che, peraltro, non è), il reclamo sarebbe ugualmente inammissibile, dovendosene rilevare la tardività perché depositato oltre il termine di trenta giorni dall’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

2.2. Il gravame non potrebbe trovare accoglimento neanche ove, aderendo alla diversa tesi della perdurante limitata capacità processuale della società estinta, se ne ravvisasse l’ammissibilità.

Infatti, le doglianze svolte non sono condivisibili e non consentono di ravvisare la lamentata violazione del diritto di difesa. Esse muovono dall’assunto che nell’istruttoria prefallimentare, apertasi a seguito della proposizione di un’istanza di fallimento nei confronti di una società estinta, debba essere comunque assicurata la corretta instaurazione del contraddittorio, e che il predetto ricorso debba essere notificato alla società estinta, al pari di quanto previsto per le società non cancellate dal registro delle imprese ed ancora operanti. Secondo la società reclamante, l’osservanza del principio del contraddittorio nei confronti sia della società attiva che di quella estinta costituirebbe, però, l’unico aspetto assimilante le due vicende, che invece divergerebbero nettamente tra loro nelle modalità attuative, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall’orientamento della Suprema Corte secondo cui le modalità per l’effettuazione della predetta notificazione sono, sia per le prime che per le seconde, quelle contemplate dall’art. 15 l.fall., nei confronti delle società estinte dovrebbe prendersi atto dell’inesistenza giuridica dell’impresa collettiva e dell’impossibilità fisica - e quindi anche logica - dell’impiego delle usuali modalità di propalazione, ed affermare che destinatario della notifica è il solo liquidatore cessato, cui il ricorso dovrebbe essere notificato con le forme previste per le notificazioni destinate alle persone fisiche. Questa Corte è, invece, recentemente approdata alla diversa (ed alternativa rispetto alle due tesi comparate dal reclamante) soluzione interpretativa che, allorché l’iniziativa fallimentare sia rivolta contro una società estinta, il ricorso di fallimento non debba essere notificato, né nelle speciali forme contemplate dall’art. 15 l.fall., né in quelle ordinarie, come invece sollecitato dal C. A queste conclusioni si è pervenuti muovendo - in parte - dalle stesse corrette premesse affermate dal reclamante, ed in particolare dalla considerazione che la cancellazione della società dal registro delle imprese costituisce evento estintivo dell’impresa collettiva, per effetto del quale si determina un fenomeno di tipo successorio dei rapporti giuridici, già facenti capo alla società estinta, non esauriti al momento della cancellazione dal registro delle imprese (così Cass. n. 6070 del 2013), fenomeno che fa sì che le obbligazioni della società non si estinguono, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, mentre i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (così Cass. Sez. Un. n. 6070 del 2013). Ma da questa premessa (comune, come detto, a quella predicata dal reclamante) questa Corte è giunta alla diversa conclusione - che qui si ribadisce - che, verificandosi, quindi, un fenomeno di tipo successorio, può trovare applicazione anche in quest’ipotesi l’orientamento - formatosi in relazione al caso di dichiarazione di fallimento dell’imprenditore entro l’anno dalla morte, ma sovrapponibile, per l’evidente identità dei relativi presupposti, anche al caso della società estinta - secondo cui “ai sensi della l.fall., art. 10, non è obbligatoria l’audizione dell’erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla posizione dell’erede ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile soltanto attraverso la partecipazione del medesimo all’istruttoria prefallimentare, essendo l’audizione dell’erede necessaria soltanto quando anch’egli sia imprenditore commerciale, o comunque lo diventi in seguito alla prosecuzione dell’impresa ereditaria” (così Cass. n. 6171 del 2013; nello stesso senso Cass. 25 maggio 1993, n. 5869, Cass. 9 marzo 2000, n. 2674, e Cass. 7 febbraio 2006, n. 2594). In altri termini, non è necessario instaurare il contraddittorio né nei confronti dei soci (sempre che la loro posizione venga in rilievo come meri successori della società estinta, il che non accade quando, trattandosi di società di persone, la responsabilità degli ex soci abbia carattere personale ed illimitato, dovendosi in quest’ipotesi assicurare il loro personale diritto di difesa avverso l’iniziativa fallimentare che ne può determinare il fallimento ex art. 147 l.fall.), né nei confronti dei cessati organi rappresentativi della società estinta, con la cancellazione essendosene irreversibilmente risolto il legame con questa. Né è ipotizzabile - come condivisibilmente affermato dal reclamante - che il procedimento notificatorio possa essere eseguito nelle speciali forme previste dall’art. 15 l.fall, poiché queste presuppongono l’esistenza della società, non potendosi configurare alcun obbligo nei confronti di una società estinta di mantenere attive ed operanti, all’esito della liquidazione dei rapporti attivi e passivi e della conseguente cancellazione dal registro delle imprese, la casella di posta elettronica certificata e la sede legale, ovvero anche solo una di esse. La loro conservazione si porrebbe, infatti, in contrasto con l’obbligo, posto a carico del liquidatore dagli artt. 2487 e segg. c.c., di liquidare il patrimonio sociale (art. 2487 lett. c, art. 2489 c.c.) allo scopo di estinguere i debiti sociali (art. 2491 c.c.) e di distribuire l’eventuale residuo attivo tra i soci (art. 2492 c.c.), obbligo cui nessuna norma della legge fallimentare deroga. È ovvio, infine, che con quest’approccio interpretativo non si intende negare ai diversi soggetti interessati (soci, ex amministratori, liquidatore della società cancellata) la facoltà di contrastare l’iniziativa fallimentare, ma si intende affermare che la contestazione dell’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (artt. 1, 5, 10 l.fall.) è realizzabile, in maniera piena ma differita, nella successiva fase del reclamo ex art. 18 l.fall., come peraltro confermato anche dalla Corte costituzionale, che nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell’attuale formulazione dell’art. 15 l.fall. con sentenza n. 146 del 2016, ha affermato che “il sistema, nel quale si inserisce la disposizione censurata, non è privo di ulteriori correttivi a tutela della effettività del diritto di difesa dell’imprenditore e ciò in quanto “la riconosciuta natura “devolutiva “ del reclamo - come regolato dall’art. 18 della legge fallimentare (...) - consente, infatti, al fallito, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)”.

Le censure mosse dal reclamante non meriterebbero comunque di essere condivise. Il ricorso di fallimento dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione era stato notificato - dopo l’inutile tentativo della cancelleria di effettuazione mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata della società e della ricorrente presso la sede legale - con il deposito dell’atto presso la casa comunale, e quindi con modalità aderente al diverso orientamento della Suprema corte, che, riconoscendo alla società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nell’eventuale conseguente procedura concorsuale (così, tra le molte, Cass. n. 21026 del 2013) in virtù della “fictio iuris” prevista dall’art. 10 l.fall., predica la sopravvivenza anche della sede legale, sicché “il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ.” (così Cass. n. 24968 del 2013), nonché, mutatis mutandis, con le modalità digitali introdotte dalle modifiche apportate dall’art. 17, comma 1, lettera a, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, e quindi mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata. Peraltro, ad uno dei precedenti di merito invocati della reclamante a sostegno delle sue lagnanze (App. Roma, 1.6.2015) i Giudici di legittimità hanno recentemente negato pregio, osservando - in riferimento al quesito se la notifica dell’istanza di fallimento mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale, quando abbia avuto esito negativo la notifica presso la sede della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese, sia nulla, come ritenuto dai giudici di merito, o sia valida - che “il ricorso è manifestamente fondato, avendo la Corte romana deciso la causa in senso difforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la previsione della l.fall., art. 10, per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima , in ambito concorsuale, la propria capacità processuale: ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, (v. Cass. n. 24968/ 2013); questa conclusione è coerente con il principio secondo cui la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese conserva, l.fall., ex art. 10, la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale (v. Cass. n. 18138 e 21026/ 2013)” (così Cass. n. 5253 del 2017).

Infine, esclusa la fondatezza delle censure relative alla violazione del diritto di difesa, il reclamo sarebbe stato infondato anche rispetto alle doglianze concernenti la violazione del termine a comparire previsto dall’art. 15 l.fall. Infatti, l’insussistenza della violazione del diritto di difesa - sia nell’ottica della non necessità della notificazione, che in quella della opposta tesi (rispetto alla quale occorre registrare che il deposito presso la casa comunale è stato effettuato nel rispetto del termine di quindici giorni) - priverebbe di ogni rilievo o fondatezza la prospettazione della reclamante.