Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21040 - pubb. 09/01/2019

Configurabilità di grave difetto costruttivo ex art. 1669 c.c. in caso di difettosa insonorizzazione acustica

Tribunale Padova, 19 Giugno 2018. Est. Maddalena Saturni.


Difetto di insonorizzazione acustica – Dies a quo per la decorrenza del termine per la denuncia – Conseguimento di una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause – Elaborato peritale di parte – Sussiste

Difetto di insonorizzazione acustica – Responsabilità del costruttore per gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c. – Valenza del d.p.c.m. 1997 quale indice della gravità del vizio – Irrilevanza della questione di applicabilità della L. 88/2009 come modificata dalla L. 96/2010 – Sussiste



Con riferimento al difetto di insonorizzazione ed al momento in cui lo stesso viene inteso come “difetto”, il termine di un anno per la denuncia di gravi difetti nella costruzione di un immobile decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause. Tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendono necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. In materia di difetti di insonorizzazione acustica l’esatta contezza dell’esistenza del vizio e delle sue cause è possibile solo a seguito dell’esame delle considerazioni esposte nell’elaborato del consulente di parte. (Vincenzo Cannarozzo) (Monica Tognazzo) (riproduzione riservata)

Anche la mancata insonorizzazione rientra nel novero dei vizi ex art. 1669 c.c.  (sia che si abbia riguardo al rumore fra pareti divisorie di unità abitative distinte o quello da calpestio di solai o quello generato dai servizi igienici). Il riferimento alla normativa del d.p.c.m. 1997 viene tenuto in considerazione ai fini del decidere quale “indice” della gravità del problema acustico rilevato dai consulenti: difatti i limiti di legge possono anche essere intesi come “indicatori” della tollerabilità, o meno, di un rumore percepito nell’abitazione di riferimento, a prescindere dalla questione di applicabilità della L. 88/2009 come modificata dalla L. 96/2010. La soglia di decibel come delineata dal legislatore, quale riferimento latu sensu oggettivo, risponde in pieno alle esigenze di eliminazione di quel range di soggettività e tollerabilità sopra esposto. (Vincenzo Cannarozzo) (Monica Tognazzo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Vincenzo Cannarozzo


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