Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14682 - pubb. 08/04/2016

Continuità aziendale, cessione di azienda e accordo con le organizzazioni sindacali

Tribunale Alessandria, 18 Dicembre 2015. Pres., est. Caterina Santinello.


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Cessione d'azienda - Accordo con le organizzazioni sindacali - Effetti



Nel caso di concordato con continuità aziendale, il solo accordo con le organizzazioni sindacali stipulato ai sensi dell’art. 47, comma 4 bis, lettera b-bis), legge 428/09, diversamente dall’accordo sindacale raggiunto ai sensi del comma 5 del medesimo art. 47 – applicabile alle procedure concorsuali aperte sotto il controllo di un’autorità pubblica ed aventi finalità meramente liquidatoria -, non può incidere né sulla continuazione del rapporto di lavoro, né sulla solidarietà tra cedente e cessionario previsti dall’art. 2112, commi 1 e 2, c.c.; infatti, la deroga all’art. 2112 c.c. consentita dal comma 4 bis b-bis) citato trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e può incidere esclusivamente sulle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (mansioni, qualifica, orario lavoro, ecc.), essendo, invece, necessario l’accordo stipulato con il singolo lavoratore ex artt. 410-411 c.p.c. per incidere sui diritti allo stesso assicurati dai commi 1 e 2 dell’art. 2112. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Samuele Repetto


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