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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 21/03/2020 Scarica PDF

Il fallito non può impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo

Stefano Ricchello, Dottore in giurisprudenza


Non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché essi hanno efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l.fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del creditore per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento e, soprattutto, per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l.fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito.” (massima ufficiale)

   

La questione sottesa alla pronuncia.

La Corte di Cassazione, nella sentenza che si annota, si pronuncia sulla legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo.

La Corte in particolare è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso, proposto ai sensi dell’art. 98 L.F., avverso il decreto con il quale il Tribunale aveva respinto la contestazione della società fallita riguardante la sussistenza dei crediti ammessi al passivo.

     

L’opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale.

All’interno della procedura fallimentare, il giudice delegato, completato l’esame di tutte le domande al passivo e assunte le relative decisioni, aveva pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo.

La società ricorrente, dichiarata fallita, aveva impugnato il decreto del giudice delegato. L’impugnazione era stata proposta ai sensi dell’art. 98 L.F. sostenendo che, nel caso di specie, la fallita fosse legittimata a proporre opposizione in sostituzione del curatore il quale, agendo con inerzia, non aveva proposto le necessarie impugnazioni per contestare la sussistenza dei crediti ammessi al passivo.

Il Tribunale di Forlì, chiamato a decidere sulla detta opposizione, aveva respinto il ricorso, motivando la propria decisione con il ritenuto difetto di legittimazione del fallito a proporre opposizione. La legge fallimentare, infatti, prevede all’art. 98 co. 2 che gli unici legittimati a proporre opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo siano i creditori e i titolari di diritti sui beni mobili ed immobili. Non solo, il Tribunale aveva rilevato che il curatore non avesse agito con inerzia, come rilevato dalla società, ma bensì non avesse invece rinvenuto i presupposti per richiedere la revocazione dei crediti ammessi.

Avverso il decreto del Tribunale, la società dichiarata fallita proponeva ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi, dei quali soltanto i primi due sono stati congiuntamente esaminati nella sentenza che si annota.

 

Le ragioni poste a fondamento del rigetto

La Corte, analizzati congiuntamente i due motivi, ha rigettato il ricorso riaffermando il principio giurisprudenziale che il fallito non sia legittimato ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo (Cass. Civ. Sent. n. 7407/203, cfr. Cass. Civ. sent. n 5095/2012). L’impossibilità del fallito deriva sia dal fatto che tali provvedimenti abbiano solo efficacia endoprocessuale sia dal dato normativo. Infatti, l’art. 43 L.F. prevede che il curatore sia esclusivamente legittimato alla gestione dei rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento. Inoltre, l’art. 98 L.F., secondo cui i decreti pronunciati dal giudice delegato sono impugnabili solo esperendo le impugnazioni tipiche disciplinate da questo articolo, non include il fallito tra i soggetti legittimati all’ impugnazione.

Gli Ermellini, inoltre, hanno rilevato che il fallito, il quale non è parte del sub-procedimento di verifica, è privo di legittimazione e della capacità processuale anche ai sensi dell’art. 95 l.f. che prevede la sola possibilità del fallito di chiedere di essere sentito. A riguardo nella sentenza è menzionata l’ordinanza della Cassazione n. 7407/2013 la quale, pronunciandosi sulla versione precedente dell’articolo in questione, che prevedeva che il fallito “doveva essere sentito”, aveva affermato che la norma “non introduceva, sul piano giuridico, un vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore, né attribuiva al primo un potere autonomo di azione (Cass. nn. 3719/03, 667/00)”. A conferma della correttezza di tali principi la Corte evidenzia come la riforma dell’art. 98 L.F. abbia introdotto il curatore tra i soggetti legittimati a chiedere la revocazione dello stato passivo, mentre nella versione precedente era previsto che fossero legittimati solo i creditori. Da questo intervento riformatorio emerge la chiara volontà del legislatore di escludere il fallito dai soggetti legittimati all’impugnazione.

Inoltre, è opportuno precisare che la normativa speciale, dettata per la procedura endoprocessuale della verifica dello stato passivo, prevale sui principi interpretativi dell’art. 43 L.F. ricavati dalla giurisprudenza. L’art. 43 L.F. prevede, infatti, la legittimazione sostitutiva del fallito in caso di inerzia degli organi della procedura nelle sole cause attive che hanno ad oggetto i rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento. È quindi inaccettabile la presunzione della ricorrente di opporsi allo stato passivo in sostituzione del curatore, soggetto espressamente legittimato, come conseguenza della sua inerzia anche qualora ci fosse realmente stata.

In conclusione, la Corte correttamente rigetta il ricorso della ricorrente secondo il principio ormai consolidato che il fallito non sia legittimato a proporre opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, ai sensi dell’art. 98 L. F., neanche qualora il curatore sia rimasto inerte.


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