EsecuzioneForzata


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 02/01/2021 Scarica PDF

Art. 560 cpc: cosa prevedono le linee guida del 23.11.2020, redatte dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Maria Annunziata Chiarizio, Avvocato in Santa Maria Capua Vetere


Con linee guida del 23.11.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è intervenuto per fornire lumi agli operatori del diritto circa quanto disposto dall’art. 560, VI comma, cpc, oggetto, nell’arco degli ultimi due anni, di due importanti, quanto discussi, interventi normativi, ovvero:

- il D.L. 135/2018, convertito col legge 12/2019, applicabile alle espropriazioni immobiliari iniziate dal 13.02.2019;

- e la L. n. 8 del 28.02.2020 (applicabile anche alle procedure espropriative già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa – 01.03.2020 – con la sola eccezione di quelle per le quali, alla data dell’01.03.2020, era già intervenuta l’aggiudicazione).

 

Preliminarmente, va precisato che il novellato art. 560, VI comma, cpc, dispone che il giudice ordini, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare:

- qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti;

- o quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare;

- o quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico;

- o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Ergo, salvo quanto sopra indicato, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari, il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato, prima della pronuncia del decreto di trasferimento.  

 

Cosa deve fare l’aggiudicatario se, per ottenere il rilascio dell’immobile, non preferisce ricorrere alla procedura di esecuzione per rilascio, ex art. 605 cpc, ma avvalersi della procedura di liberazione prevista dall’art. 560, VI comma cpc?

 

Vediamo come il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sbrogliato la matassa, lette le ultime novelle che hanno riformato l’art. 560 cpc e letta anche la normativa emergenziale in punto di sospensione,  distinguendo i casi in base alla data di inizio della procedura, delle specifiche fasi. 

 

Ipotesi A): Esecuzioni pendenti a partire dalla data dell’01.03.2020, con immobile abitato dal debitore

Per le esecuzioni pendenti a partire dall’01.03.2020, data di entrata in vigore della L. 8/2020, questo l’iter.

L’aggiudicatario o l’assegnatario deve fare apposita istanza al delegato.

L’istanza andrà, inderogabilmente, proposta contestualmente al versamento del saldo prezzo o, al più tardi, nel termine di trenta giorni dal versamento del saldo prezzo.

Il professionista delegato, a sua volta, dovrà sottoporre al G.E., contestualmente alla bozza del decreto di trasferimento, anche la bozza del provvedimento per l’attuazione della liberazione.

Il G.E. pronuncerà decreto di trasferimento contenente altresì l’ordine di liberazione.

Il custode provvederà ad attuare l’ordine di liberazione, senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss.

L’ordine di liberazione potrà essere attuato solo dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento nei confronti del solo debitore ed il custode potrà provvedervi solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla pronuncia del provvedimento di liberazione da parte del G.E., ma non oltre 120 giorni dall’adozione del detto provvedimento.

Il nuovo avviso di vendita dovrà contenere le sopra specificate indicazioni.

 

Ipotesi B): Immobili abitati dal debitore, aggiudicati dopo il 13.02.2019 ed alla data dell’01.03.2020, con prezzo versato dall’aggiudicatario, cui non sia seguito il decreto di trasferimento a causa della sospensione prevista ex D.L. 18/2020

Il giudice disporrà che il professionista delegato interpelli tempestivamente l’aggiudicatario affinché manifesti la propria volontà circa la richiesta di ordine di liberazione, secondo la nuova disciplina prevista ex art. 560 cpc (applicabile, vista la norma transitoria art. 18-quater D.L.162/2019 convertita da L. 8/2020).

Il professionista delegato stabilirà, nella comunicazione diretta all’aggiudicatario, un breve termine, possibilmente di massimo 10 giorni, affinché detto aggiudicatario esprima la sua intenzione circa l’ordine di liberazione.

Qualora l’aggiudicatario formuli istanza di liberazione, il professionista delegato dovrà allegare, alla bozza del decreto di trasferimento, anche la bozza dell’ordine di liberazione e la corrispondenza con l’aggiudicatario sul punto. 

 

Ipotesi C): Immobili abitati dal debitore, aggiudicati dopo il 13.02.2019 ed alla data dell’01.03.2020, con prezzo non ancora versato

In questo caso, sempre applicabile il novellato art. 560 cpc, alla luce del summenzionato art. 18-quater D.L.162/2019 convertito da L. 8/2020, il professionista delegato dovrà interpellare l’aggiudicatario, informandolo del diritto di formulare l’istanza di liberazione ex art. 560 cpc, invitandolo a manifestare la propria volontà, entro e non oltre il versamento del saldo prezzo, o, comunque, entro il termine massimo di giorni trenta dal versamento del saldo.

Il delegato provvederà, come sopra, alla redazione, quindi, anche della bozza dell’ordine di liberazione, inoltrandola con la corrispondenza con l’aggiudicatario al G.E.

 

Ipotesi D): Esecuzioni pendenti, nelle quali l’immobile sia già stato aggiudicato alla data del 13.02.2019

Si applica il vecchio testo di cui all’art. 560 cpc (quello anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 135 del 14.12.2018).

Ergo, il G.E. emetterà l’ordine di liberazione, senza la necessaria istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario.

 

Ipotesi E): Esecuzioni pendenti, nelle quali l’immobile non sia già stato aggiudicato alla data del 13.02.2019

Si applicano, giusta art. 18-quater D.L.162/2019 convertito da L. 8/2020, le nuove disposizioni dell’art. 560 cpc, a prescindere dalla data di inizio della procedura: l’ordine di liberazione potrà essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 605 cpc e ss solo previa istanza dell’aggiudicatario.

 

Immobili non destinati ad abitazione del debitore e della sua famiglia

Per detti immobili, nel silenzio della legge, è prevista la prosecuzione della liberazione senza che si renda necessaria una specifica istanza dell’aggiudicatario.

 

Sulle spese relative all’attuazione dell’ordine di liberazione

Precisa il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che esse gravano sulla procedura, come disposto ex art. 95 cpc ed ex art. 8 DPR 115/2002 (T.U.S.G.).

 

Sui beni mobili che il custode rinviene all’interno del bene aggiudicato

Sottolinea il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ogniqualvolta il custode, nella fase di liberazione, rinvenga dei beni mobili, compresi i documenti inerenti all’attività imprenditoriale o professionale, applicherà le disposizioni di cui all’art. 560, coma 6, cpc, periodo dal terzo al settimo, come novellato.


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