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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 15/03/2021 Scarica PDF

Le criticità dell'ammortamento alla francese vengono gradualmente emergendo

Roberto Marcelli, Consulente Finanziario


Tribunale Roma, F. Basile, 8 febbraio 2021.

 

La sentenza in parola, ancorché non approfondisca i passaggi matematici che dalla pattuizione della rata si riversano sul piano giuridico nei pagamenti, assume rilievo per alcune significative criticità riscontrate sul piano della trasparenza. In particolare, la sentenza rileva:

Qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono qualificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare (…) nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall’art. 1283 c.c.

Già in precedenti sentenze dei Tribunali di Torino e Roma è stato riconosciuto nei finanziamenti ad ammortamento alla francese l’impiego del regime composto: con questa sentenza l’indirizzo tracciato viene consolidandosi.[1] La giurisprudenza viene finalmente riconoscendo che i finanziamenti alla francese (rata costante) possono essere sviluppati in regime semplice o composto e, in quest’ultimo regime, l’importo dell’obbligazione accessoria risulta maggiorato ‘nella stessa misura degli interessi anatocistici’.

Nella sentenza in esame, mentre non si ravvisa nella rata determinata in regime composto alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., dal diverso esito economico connesso all’impiego del regime composto, si fa discendere la necessità di un’espressa approvazione, da parte del mutuatario del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice; ne consegue una significativa violazione del principio di trasparenza, ‘atteso che non dichiarando nel contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi’.

Aggiunge la sentenza: ‘La capziosa sostituzione della legge dell’interesse semplice con quella dell’interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) – circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato – potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell’art. 117 TUB.

La sentenza in esame riconosce la maggiorazione degli interessi inclusi nel valore della rata pattuita in regime composto ma, non approfondendo gli aspetti matematici che ne conseguono sul piano dei pagamenti alle distinte scadenze, non rileva anatocismo né riscontra una violazione dell’art. 1284 c.c. che, per lo stesso tasso, produce un monte interessi nel regime composto, diverso e più alto di quello prodotto nel regime semplice.[2]

Nei contratti di finanziamento viene frequentemente riportato il TAN, ma la norma prescrive l’indicazione del tasso ex art. 1284 c.c. che, a rigore, assume contorni definitori non propriamente coincidenti con quelli ricoperti dal TAN nella scienza finanziaria e le risultanze operative non sempre risultano sovrapponibili. Il prezzo, espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. riportato in contratto, attiene alla misura dell’obbligazione accessoria pattuita, rispondente univocamente alla proporzionalità al capitale e al tempo del suo utilizzo, mentre il TAN attiene al parametro di calcolo dei pagamenti: nella matematica finanziaria entrambi i tassi possono essere declinati sotto l’egida del regime semplice o del regime composto. [3]

Il tasso pattuito, impiegato nel calcolo della rata, sortisce di regola un valore del monte interessi diverso se impiegato in regime composto in luogo del  regime semplice; solo in quest’ultimo regime esprime univocamente il monte interessi in ragione d’anno corrispondente al medesimo tasso ex art. 1284 c.c. Nel regime composto, quando interviene la capitalizzazione degli interessi, il monte interessi risulta maggiorato della lievitazione esponenziale in rapporto al tempo e corrispondentemente il tasso esprimente il prezzo ex art. 1284 c.c. risulta maggiore del TAN impiegato nei pagamenti alle distinte scadenze.[4]

Nella circostanza, parafrasando la pronuncia della Cassazione n. 2374 del 16 marzo 1999 (richiamata dalla Cassazione n. 2593 del 20 febbraio 2003), si può agevolmente riscontrare che ‘‘una somma di denaro mutuata, in un piano di ammortamento alla francese, al tasso d’interesse del dieci per cento annuo si raddoppia in ventiquattro anni; se invece gli interessi vengono capitalizzati ciò avviene in soli quindici anni circa’.[5]Nella richiamata sentenza della Cassazione è evidente il riferimento alla pattuizione della lievitazione esponenziale degli interessi che connota e qualifica l’anatocismo, a prescindere dal criterio di imputazione degli stessi alle distinte scadenze.

L’art. 1284 c.c. è riferito esclusivamente all’importo pattuito che dovrà essere effettivamente corrisposto, prescindendo dai tempi e modalità di pagamento, così che, nel regime composto, il pagamento trimestrale di € 2,5 per € 100 di capitale rimane coerente con il tasso ex art. 1284 c.c. del 10% del regime semplice, mentre il pagamento degli interessi capitalizzati trimestralmente e corrisposti a fine anno si ragguaglia al tasso ex art. 1284 c.c. del 10,38%, non al TAN del 10,0% impiegato nell’algoritmo di calcolo alle distinte scadenze. Nella circostanza, la produzione di interessi su interessi, ricompresa nel valore dell’obbligazione accessoria corrisposta, rimane occultata in quanto non ricompresa nel TAN ma derivata dall’algoritmo di calcolo impiegato. Il TAN, posto pari al tasso convenzionale, se impiegato nella capitalizzazione degli interessi, viene a perdere la funzione di prezzo ex art. 1284 c.c., mentre, se l’obbligazione accessoria pattuita al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. viene corrisposta periodicamente, gli interessi non hanno modo di capitalizzarsi prima della scadenza del capitale e il relativo ammontare rimane il medesimo del regime semplice, conservando al TAN la funzione di prezzo ex art. 1284 c.c. convenuto in contratto.[6]Quest’ultimo, nel suo concetto economico, è dato, come per ogni altro prodotto o servizio, dal corrispettivo pagato, mentre i tempi di pagamento attengono ad aspetti distinti e diversi dal prezzo: configurano impegni da onorare che riflettono per il mutuatario costi ‘figurativi’, non rientranti nel concetto di prezzo ex art. 1284 c.c., rigorosamente aderente all’effettivo importo degli interessi corrisposti. [7]

L’impiego del tasso convenzionale quale parametro di calcolo (TAN) del regime composto, intanto è consentito in quanto esprime, nell’ammontare dell’obbligazione accessoria corrisposta, il medesimo esito del regime semplice, al quale si informa la proporzionalità dell’art. 1284 c.c. [8]

L’operatore che accede al finanziamento valuta la sostenibilità della rata ma, sostanzialmente, negozia il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto; se detto tasso, senza alcun assenso del cliente, viene, nella pattuizione, impropriamente impiegato in regime composto in luogo del regime semplice, si consegue una rata che include un’obbligazione accessoria maggiore del prezzo ex art. 1284 c.c. La matematica finanziaria, nei finanziamenti con ammortamento a rata costante, esprime in regime semplice una rata e un’inclusa obbligazione accessoria inferiori a quelle risultanti dal regime composto. Se al medesimo tasso ex art. 1284 c.c. fosse consentito un impiego diverso dalla maturazione proporzionale degli interessi ‘giorno per giorno’ si perderebbe l’univocità di individuazione dell’obbligazione accessoria, privando il tasso ex art. 1284 c.c. di ogni significato: la metrica da impiegare per il prezzo del finanziamento da indicare in contratto è stabilita dall’ordinamento proprio per evitare confusioni e facili elusioni.[9]

Ancorché frequentemente sovrapposte, rimangono concettualmente distinte la definizione del prezzo ex art. 1284 c.c. riportata nella pattuizione, che individua univocamente il quantum dell’obbligazione accessoria, dalle modalità di pagamento di quest’ultima. Ordinariamente, nelle elementari operazioni di finanziamento, fissati importo e durata, al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. stabilito in contratto corrisponde direttamente l’obbligazione accessoria da corrispondere nel valore espresso dal regime semplice. Nelle operazioni composte, che prevedono il ripianamento attraverso il pagamento di rate prestabilite (costanti o meno), l’obbligazione accessoria risulta, prima nella pattuizione definita nel suo valore espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. e, distintamente, nelle modalità e tempi del pagamento, regolamentata nel piano di ammortamento, nel quale trova applicazione il parametro di calcolo espresso dal TAN che, nell’algoritmo di calcolo adottato, dovrà esprimere il medesimo importo dell’obbligazione accessoria definita univocamente nella pattuizione.[10]

Nella circostanza, ciò che rileva ai fini dell’anatocismo è la metrica impiegata nella pattuizione per definire l’obbligazione accessoria nella proporzionalità dell’art. 1284 c.c., non quella con la quale la stessa viene corrisposta, che risponde ai soli limiti del maturato. E’ altresì evidente lo stretto rapporto di coerenza ed integrazione con l’art. 1283 c.c. che ponendo il divieto di produzione di interessi su interessi, esclude nella convenzione ogni forma di capitalizzazione che possa indurre, nel valore dell’obbligazione accessoria pattuita, deviazioni dalla proporzionalità del tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto.[11]

Come è agevole riscontrare, la problematicità dell’anatocismo, si risolve in un aspetto di trasparenza che interessa la pattuizione, non il pagamento: l’operatore che accede al finanziamento deve essere reso edotto del prezzo espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., commisurato all’effettivo ammontare degli interessi richiesti in rapporto al capitale finanziato: può infatti risultare alquanto fuorviante per l’operatore retail esprimere l’assenso su un TAN del 10% e poi, al termine dell’anno, dover corrispondere interessi per € 10,38. [12]  

Nei finanziamenti con ammortamento alla francese, la formulazione contrattuale si limita a riportare: l’importo iniziale del finanziamento, la durata, l’importo della rata costante, il TAN e la periodicità dei pagamenti. Si omette di riportare in contratto il criterio di calcolo della rata e, frequentemente ma non sempre, anche i criteri di imputazione del capitale e degli interessi: per un’apprezzabile schiera di finanziamenti non è previsto neanche l’allegato piano di ammortamento.[13] La Cassazione ha più volte ribadito che, mentre non rileva la difficoltà del calcolo, inerente la capacità tecnica di determinazione del piano, rileva invece che ‘il criterio di calcolo risulti con esattezza dallo stesso contratto’ (Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, 25205/14). 

Risultando l’obbligazione accessoria già preordinatamente definita in contratto nel valore maggiorato, rimane invariata nel valore, sia che venga pagata anticipatamente, nella modalità Bullet (imputazione degli interessi maturati sul debito residuo) sia che, capitalizzata, venga pagata in uno con il capitale in scadenza, nella modalità Zero coupon (imputazione degli interessi composti calcolati sulla quota capitale in scadenza). [14]

Nei giudizi inerenti ai finanziamenti con ammortamento a rata costante, frequentemente si è rilevato, nei pagamenti alle distinte scadenze, l’impiego del tasso convenzionale, quale parametro di calcolo (TAN), in ragione semplice riferito al debito residuo per dedurne l’assenza dell’anatocismo: non si è colto, tuttavia, il descritto riflesso matematico che, attraverso i vincoli di chiusura del piano, si riverbera nei pagamenti dalla rata maggiorata definita nella pattuizione. L’impiego del medesimo tasso ex art. 1284 c.c., come parametro di calcolo (TAN) relativo al pagamento degli interessi, calcolati in ragione semplice sul debito residuo, presuppone l’obbligazione accessoria determinata in regime composto nella determinazione della rata che, tuttavia, non corrisponde alla proporzionalità del prezzo dettata dall’art. 1284 c.c. Questo nesso matematico sfugge ricorrentemente nelle sentenze che si sono occupate di finanziamenti con ammortamento a rata costante.[15] 

Rimangono irrilevanti le modalità di pagamento che conseguono il medesimo rapporto proporzionale espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. in regime semplice ma su valori delle due obbligazioni entrambi maggiorati.[16]Per giunta, senza un’espressa pattuizione del criterio di imputazione degli interessi, la liquidazione degli stessi segue quella del capitale (art. 1194 c.c.), ponendo, altresì, un problema di indeterminatezza per la divergenza fra la pattuizione e il piano di ammortamento allegato. [17]

Una recente pronuncia della Cassazione (Pres. De Chiara, Rel. Fidanza, n. 9141 del 19 maggio 2020), seppur nell’ambito di un rapporto di conto corrente, ribadisce un  principio generale che risulta confortare quanto esposte: ‘Non vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell’anatocismo.[18]

Il mutuatario non ha modo di avvedersi della metodica di calcolo adottata dall’intermediario, salvo poi, nel tempo o nel caso di estinzione anticipata, cogliere con sorpresa (ex art. 1195 c.c.) l’evidenza che i versamenti effettuati - risultando per lo più rivolti al pagamento degli interessi maturati, preordinatamente definiti in regime composto - lasciano in buona parte da ripianare il capitale finanziato.

Nelle omissioni informative che si riscontrano nell’enunciato del contratto, l’impiego del TAN in regime composto comporta una maggiorazione degli interessi che può ben configurare una significativa e sostanziale ‘sorpresa’ del debitore, come vizio negoziale ex art. 1195 c.c. Il testo della norma, osserva A.A. Dolmetta – già per sé stesso univoco e chiaramente applicativo del canone di buona fede ex art. 1375 c.c. – risulta incentrato sui seguenti profili di fondo: l’imputazione è una di quelle materie dove occorre tenere in conto particolare i ruoli (competenza, professionalità, cultura, …) delle parti; se il rapporto è dispari, il creditore non può “sorprendere” il debitore, nel senso puntuale che lo stesso deve conformarsi all’”imputazione che il debitore aveva interesse di fare” sul piano oggettivo. [19]

Né si può ritenere regolare la pattuizione in quanto l’allegato, quale parte integrante del contratto, riporta distintamente le specifiche imputazioni a capitale ed interessi. Una parte integrante il contratto che impiega criteri e condizioni non previsti nell’enunciato, né espressi nell’allegato, rende inaccessibile, con l’ordinaria diligenza e conoscenza, la comprensione di tabelle numeriche esprimenti l’esito dei calcoli effettuati, contravvenendo alle regole di trasparenza, correttezza e buona fede che presidiano il consapevole assenso del mutuatario. Che l’allegato non dispensi l’intermediario dal fornire i criteri di imputazione lo si evince anche dalla Direttiva sul credito al consumo che esclude addirittura la presenza in contratto del piano di ammortamento, mentre prevede l’indicazione puntuale delle condizioni (Cfr. Corte di Giustizia europea, sentenza ECLI: EU:2016:842); d’altra parte, note queste ultime, risulta ridondante l’allegato, mentre non è altrettanto vero il contrario.

Con le modifiche introdotte all’art. 120 TUB, prima dalla legge n. 147/13 e successivamente dalla legge n. 49/16, sono state rimosse le deroghe che per lungo tempo hanno consentito l’impiego del tasso composto nei finanziamenti e nei leasing, ripristinando il divieto di pattuizione di interessi su interessi, precedentemente consentito dalla Delibera CICR 9/2/00. L’ammortamento alla francese, nella conformazione contrattuale ordinariamente adottata dagli intermediari, presenta significativi margini di opacità ed illiceità in una commistione dei termini della pattuizione e del pagamento che interessa al tempo stesso il divieto di anatocismo e gli obblighi di trasparenza, dove le carenze di questi ultimi appaiono preordinati a mascherare il primo.

La sentenza in esame, dopo aver rilevato le criticità di trasparenza sopra menzionate, ha rivolto l’attenzione ai riflessi indotti dal regime composto nella verifica dell’usura, pervenendo a conclusioni che appaiono assai poco condivisibili. Il giudice, indotto presumibilmente da una consulenza d’ufficio fuorviante, ha ritenuto di includere, distintamente, nel calcolo dell’usura il menzionato ‘costo occulto’ del regime composto: detto costo risulterebbe infatti quantificato ed aggiunto nel calcolo del TEG: ‘… una volta incluso nel computo del TEG, il suddetto costo implicito, in aggiunta a tutte le altre commissioni, remunerazioni e spese, gli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto del finanziamento de quo risultano usurari’. A seguito dell’accertamento dell’usurarietà, sono rimaste assorbite tutte le altre contestazioni in ordine alla violazione dell’art. 117 TUB, alla sostituzione del regime semplice a quello composto, e/o all’applicazione degli interessi sostitutivi di cui all’art. 125 bis, co. 7, TUB.

Non si vede come il costo degli interessi composti possa essere diversamente riversato nel calcolo del TEG, già espresso in regime composto. Se, infatti, si calcola la maggiorazione indotta dagli interessi secondari e la si aggiunge nel calcolo del TEG come un ordinario costo accessorio al finanziamento, si realizza una duplicazione in quanto il TEG prescritto dalle Istruzioni della Banca d’Italia si ricava appunto dall’attualizzazione al tempo t0 di tutte le rate ed i costi annessi al finanziamento, secondo la formula del TIR, sviluppata in regime composto annuale. Pertanto, le maggiorazioni delle rate costanti riferibili agli interessi secondari – così come l’effetto di maggiorazione indotto dalla cadenza mensile delle rate – sono già ricomprese nel TEG risultante dall’attualizzazione delle rate maggiorate poste in corrispondenza all’importo finanziato: l’aggiunta del menzionato costo occulto verrebbe a costituire una mera duplicazione.

Si ritiene che nell’ammortamento alla francese, l’impiego del regime composto non comporti alcuna aggiunta o diverso calcolo del TEG, rispetto a quello ordinariamente previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia: il TEG si ottiene dall’ordinaria formula del TIR, che comprende in regime composto tutti gli interessi e gli oneri previsti, inclusi o meno nelle rate, nei tempi nei quali vengono corrisposti, a prescindere dall’algoritmo di calcolo impiegato nella determinazione della rata stessa.



[1] Cfr. R. Marcelli, L’ammortamento a rata costante (alla francese): si fa strada il riconoscimento del regime composto. (C.A. Torino, G.P. Macagno, n. 567 del 21 maggio 2020; Trib. Torino, E. Astuni, 15 settembre 2020); in assoctu.it; R. Marcelli, Ammortamento alla francese. I contratti di ‘adesione’ e i presidi posti dall’art. 1283 c.c. e dal nuovo art. 120 TUB, 2° comma. Le vischiosità addotte dalla giurisprudenza. Sentenza del Tribunale di Torino, E. Astuni del 30/5/19, in assoctu.it e in ilcaso.it.; R. Marcelli, L’ammortamento alla francese e il presidio dell’art. 1283 c.c. La sentenza del Tribunale di Roma, E. Colazingari, N. 6897 del 5 maggio 2020, in assoctu.it e in ilcaso.it.

[2] Nei contratti con ammortamento alla francese ordinariamente adottati dagli intermediari l’ammontare della rata riportata in contratto risponde alla formula di calcolo [...],  inclusiva degli interessi capitalizzati. Questo pregiudica il criterio di proporzionalità dell’art. 1284 c.c.: nel maturare giorno per giorno, dopo il primo periodo, il tasso (i) viene commisurato al montante, cioè a dire, oltre che ‘in ragione della durata del diritto’ (obbligazione principale), anche in ragione della durata degli interessi maturati nelle precedenti scadenze [(1 + i)n = (1 + i) x (1 + i) x ... (1 + i), da cui: i x i x ... i]; di riflesso, il valore della rata, e dell’obbligazione accessoria inclusa, risultano maggiorati. Il valore di quest’ultima, così come ricompreso nella rata, viene distribuito, in ragione semplice, alle varie scadenze, calcolato sul debito residuo.

[4] Nella Tavola che segue si dà conto della lievitazione esponenziale che distingue il regime composto dal regime semplice: sono riportati la rata e il monte interessi del piano di ammortamento a rata costante (alla francese) in funzione della durata. Come si evidenzia il divario fra i due regimi è progressivamente crescente con il tempo: un’analoga progressione si riscontra con l’aumento del tasso di riferimento. (R. Marcelli, Finanziamenti con piano di ammortamento: vizi palesi e vizi occulti, in Diritto della banca e del mercato finanziario, n. 2/2020).

[5]E’ stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in vent’anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni’. (Cass. 2593/03).

[7]Il saggio di interesse costituisce, infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex legge o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)’. (Cass. n. 20600/2011).

[8] In un’ottica assorbita esclusivamente da principi matematici, può risultare assai stridente che venga disatteso un fondamentale principio di equivalenza finanziaria: ‘Nel prestito bullet, senza operare un’attenta analisi, si potrebbe essere indotti a commettere l’errore di affermare che tale tipo di prestito, seppur in regime composto, non comporti l’applicazione di interessi sugli interessi. Si potrebbe, superficialmente, argomentare che il capitale rimane invariato fino alla fine, momento nel quale viene restituito completamente e, quindi, vi sarebbe solo un anticipo del pagamento degli interessi. (...) in verità, si dimostra facilmente che le rate del bullet non possono essere costituite da solo interesse. Infatti, se i 100 euro della rata fossero solo interessi, valutate al tempo 0 dovrebbero valere zero.  ...’ (C. Mari, G. Aretusi ed altri, Anatocismo ed usura nei mutui Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto, in Rivista di Diritto del Risparmio, luglio 2020). Il divieto posto dall’ordinamento riguarda esclusivamente la produzione di interessi su interessi, mentre consente il pagamento degli interessi una volta maturati secondo il principio di proporzionalità dell’art. 1284 c.c. In un’ottica di trasparenza e consapevolezza, se il contratto riporta esplicitamente l’assenso sul tasso convenzionale e sulle modalità di pagamento anticipato, ancor prima della scadenza del capitale, degli interessi maturati, si ritiene conseguita la protezione dell’operatore che accede al credito, sia sul piano della completezza dell’informazione, in una modalità accessibile anche ad una modesta emancipazione finanziaria, sia sul piano della sostenibilità degli interessi che non si discostano dal rapporto proporzionale al capitale. Il matematico che si accosta a problematiche economico-finanziarie, regolate dal diritto, non può che circoscrivere l’ambito dell’anatocismo alla definizione data dall’ordinamento, assumendola come vincolo che limita l’operatività dei principi generali che presiedono la matematica finanziaria. D’altra parte, se in matematica finanziaria il pagamento anticipato e la capitalizzazione degli interessi assumono un eguale rilievo, nella pratica operativa del mercato del credito, tale equivalenza frequentemente non si riscontra: il diritto si conforma a tale aspetto del mercato.

[9] Non si ritiene condivisibile quanto espresso dal Tribunale di Torino (E. Astuni, 15 settembre 2020) secondo cui l’art. 821 c.c. ‘si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Al riguardo, con riguardo alla ‘ragione della durata del diritto’ prescritta dall’art. 821 c.c., giova richiamare quanto esprime E. Levi: ‘Bisogna poi precisare che, in una legge di interesse composto, l’interesse non è proporzionale al tempo, e perciò il tasso non ha più il significato di interesse per unità di capitale e per unità di tempo; è soltanto il parametro che contraddistingue la legge di interesse semplice alla quale viene applicata la capitalizzazione’ (E. Levi. Corso di matematica finanziaria e attuariale, Ed Giuffré, 1964, pag. 27). Anche la Cassazione ha avuto modo di precisare: nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)’. (Cass. n. 20600/2011).

[10]mentre in un regime di capitalizzazione semplice, il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso “perde questa sua caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è più lineare)”, “anzi in tali circostanze, per via della capitalizzazione, il TAN fornisce, come nel caso in esame, una misura sottodimensionata del prezzo costo dell’operazione, rischiando in questo mondo di pregiudicare la completezza di informazione al cliente e dunque quel livello di consapevolezza che controparte deve avere per garantire la corretta gestione economico- finanziaria della posizione e, dunque, la sua complessiva sostenibilità”. Pertanto, a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, “che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice”, e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l’appunto, dalla componente anatocistica generata dall’impiego del regime composto. Ne deriva, dunque, la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall’ 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali’. (C. A. Bari, Rel. C. Romano, n. 1890 del 3/11/2020).

[11]A causa dell’improprio utilizzo terminologico del TAN in luogo del tasso corrispettivo ex art. 1284 c.c., si riscontra frequentemente un uso promiscuo dei due tassi. Non rimangono affatto immediati ed intuitivi la distinzione ed il rapporto fra tasso ex art. 1284 c.c., TAN, monte interessi e regime finanziario. Lo stesso importo degli interessi può essere espresso in una metrica informata al regime semplice o composto, ai quali corrispondono ordinariamente TAN diversi. Dato che ogni tasso composto può essere espresso nell’equivalente tasso semplice coerente con il rapporto proporzionale dell’art. 1284 c.c. e viceversa, la criticità dell’anatocismo non interessa né il quantum né la modalità di pagamento, bensì riguarda propriamente il criterio di determinazione dell’obbligazione accessoria corrispondente al tasso ex art. 1284 c.c. espresso nel contratto. Il divieto di anatocismo risponde fondatamente ad un’esigenza di trasparenza, interessando, non tanto il calcolo degli interessi alle distinte scadenze di pagamento, quanto la modalità, in corrispondenza al tasso ex art. 1284 c.c., con la quale viene pattuito il costo del finanziamento espresso in contratto. (R. Marcelli, Ammortamento alla francese: equivoci alimentati da semplicismo e pregiudizio, in Diritto della banca e del mercato finanziario, n. 3/2020).

[12] Già nel ’92 A. Nigro riconduceva l’anatocismo all’interno della tematica della trasparenza della pattuizione in ‘La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive, in Dir. Banc., 1992, I, p.421).

[13] Il piano di ammortamento in allegato al contratto è previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia esclusivamente per i mutui a tasso fisso, ma, in applicazione delle ‘Informazioni europee di base sul credito ai consumatori’ (IEBCC), non è previsto per i finanziamenti del credito al consumo, quale che sia, fisso o variabile, il tasso convenzionale: nel quinto cedibile come nei prestiti personali, il piano di ammortamento non viene quasi mai allegato al contratto.

La Corte di Giustizia Europea, nella pronuncia n. 125/18, ha avuto modo di stabilire: la Corte statuisce che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza ai sensi della Direttiva  (Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), una clausola che fissa un tasso d’interesse variabile contenuta in un contratto di mutuo ipotecario deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma anche consentire che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. (...) un giudice di uno Stato membro è sempre tenuto a controllare la chiarezza e la comprensibilità di una clausola contrattuale vertente sull’oggetto principale del contratto.

D’altra parte, l’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio ’00, prima dei mutamenti introdotti dal legislatore all’art. 120 TUB, prevedeva che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non avessero effetto se non fossero specificatamente approvate. Ma prima ancora di essere specificatamente approvate, devono essere specificatamente riportate nel testo del contratto, attraverso modalità compiutamente acquisibili alla consapevolezza del prenditore.

[14] Per un finanziamento alla francese (o a rata costante) di € 1.000 al tasso del 10% con piano di ammortamento realizzato in quattro rate costanti annuali, si hanno gli sviluppi qui di seguito riportati, per il regime semplice (Tav. 1.A) e per il regime composto, quest’ultimo nelle due tradizionali alternative, pagamento immediato, alle distinte scadenze, degli interessi maturati sul debito residuo (Tav. 1.B) e capitalizzazione degli interessi sino alla scadenza della quota capitale di riferimento (Tav. 1.C).

Come si può agevolmente riscontrare - diversamente dall’ammortamento all’italiana (e più in generale dagli ammortamenti con pattuizione dell’obbligazione principale, iniziale e periodale) – nell’ammortamento alla francese in regime composto l’obbligazione accessoria è sempre maggiore della corrispondente obbligazione calcolata in regime semplice e rimane la medesimaa prescindere dalla scelta del criterio di imputazione che interviene nel pagamento della rata, quindi a prescindere dal pagamento anticipato o meno degli interessi maturati alle distinte scadenze. Con il pagamento anticipato degli interessi, calcolati sul debito residuo (Tav. 1.B), si riscontra il medesimo esito economico degli interessi capitalizzati, calcolati sulla quota capitale in scadenza (Tav. 1.C). Se per la determinazione della rata si impiega il tasso convenuto in regime composto, ricomprendendo nell’algoritmo di calcolo la capitalizzazione degli interessi, si consegue un valore maggiore (€ 315,47 nell’esempio) della corrispondente rata calcolato con il medesimo tasso in regime semplice (€ 309,99) e conseguentemente il pagamento della rata maggiorata già ricomprende la lievitazione esponenziale degli interessi. Nel rispetto dei vincoli di chiusura del piano, dettati dal valore dell’obbligazione accessoria maggiorata, quest’ultima viene distribuita nelle singole scadenze, in un caso capitalizzando gli interessi (Tav. 1.C), nell’altro ampliando, in una sorta di roll over, l’obbligazione principale media di periodo (da € 599,87 di Tav. 1.A a € 654,71 di Tav. 1.B).

[15] Nell’ammortamento alla francese, nella formulazione contrattuale ordinariamente adottata dagli intermediari, all’autonomia giuridica nella pattuizione delle due obbligazioni prescritto dalla norma non corrisponde, nelle imputazioni previste nel piano, un’autonomia matematica dei pagamenti. Per i finanziamenti a rimborso graduale, la Cassazione ha reiteratamente precisato che ‘la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse’ (Cassazione n. 11400/14, Cfr. anche Cass. nn. 3479/71, 1724/77, 2593/03, 28663/13, 603/13, 2072/13). Nell’ammortamento alla francese, dove la pattuizione lascia inespresso il valore dell’obbligazione principale periodale alle distinte scadenze, rimane impregiudicata una commistione fra rimborsi del capitale e corresponsione di interessi che presenta aspetti assai accostati a talune forme di roll over del finanziamento impiegate per eludere il presidio all’anatocismo. L’obbligazione accessoria, definita in contratto nel valore maggiorato del regime composto, con l’imputazione degli interessi maturati anticipata alle distinte scadenze, trascina con sé un’indebita accelerazione dei roll over dell’obbligazione principale periodale. Con ciò non risulta rispettata la separatezza delle due obbligazioni che intervengono nella pattuizione in quanto l’addebito di interessi maggiorati viene a comprimere, per complemento alla rata costante, i rimborsi periodici del capitale, determinando il menzionato roll over che amplifica il capitale medio utilizzato nel periodo di una misura commisurata al criterio di scelta adottato nell’imputazione degli interessi. Cfr.R. Marcelli, L’ammortamento a rata costante (alla francese). Il roll over del finanziamento e l’anatocismo, in I Contratti n. 3/2020.

[16]perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse’ (Cass. n. 22179/15).

[17] Se il contratto non contempla alcuna pattuizione sul criterio di imputazione degli interessi, l’art. 1194 c.c., nei principi di applicazione, ribaditi dalla Suprema Corte, ne impone il calcolo riferito esclusivamente al capitale liquido ed esigibile, costituito dalla quota capitale ricompresa nella rata. ‘L’art.1194 c.c., al 1° comma dispone che: “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.” Detto disposto normativo, che detta il principio, secondo il quale ogni pagamento deve essere imputato prima al capitale e successivamente agli interessi, salvo il diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, dato che questo, per la sua natura, produce gli interessi, ex art. 1282 c.c. Come infatti ritenuto nelle pronunce 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009, la disposizione dell’art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibilì’ (Cass. Civ. I sez. n. 10941 del 26 Maggio 2016).

In dottrina, osserva B. Inzitari: ‘... è evidente che, come del resto stabilito dallo stesso art. 1499 cod. civ. la maturazione di tali interessi debba avvenire dal momento in cui è maturato il presupposto del loro sorgere e cioè vale a dire dal momento della consegna del bene fruttifero, mentre il momento dell’esigibilità non può che essere diverso e legato alla scadenza del debito principale, vale a dire al momento in cui diviene esigibile il credito relativo al prezzo’. (B. Inzitari, Obbligazioni pecuniarie, in Commentario Scialoja Branca, Bologna-Roma, 2011, 329).

[19]Di solito si ritiene che la conformazione delle rate secondo il metodo di ammortamento alla francese – per quota capitale e quota interesse – non dia luogo, in quanto tale, a fatti anatocistici (così Trib. Modena, 11 novembre 2014, in Il caso.it; ABF Napoli, 8 luglio 2014, n. 4429). Simile struttura sembra legarsi, piuttosto, a un peculiare meccanismo di imputazione delle somme che il debitore viene via via a versare. Va peraltro registrata anche l’opinione secondo cui comunque l’”imputazione dei pagamenti fatta prima agli interessi produce un effetto anatocistico perché in generale contraria alla legge dell’interesse semplice”. In ogni caso- nella non difficile ipotesi in cui il cliente rimanga “sorpreso” dei risultati pratici in cui il meccanismo in concreto risulta condurre – potrà trovare applicazione la struttura rimediale disposta dall’art. 1195 c.’. (A.A. Dolmetta, Rilevanza usuraria dell’anatocismo (con aggiunte note sulle clausole “da inadempimento), Rivista di Diritto Bancario, 2015).


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