Societario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 22/12/2020 Scarica PDF

Brevi cenni in tema di diritto di recesso parziale nelle s.r.l.

Andrea Maria Minerva e Alessandro Nironi Ferraroni, Avvocati in Reggio Emilia


Sommario: I. Il tema. - II. L’inammissibilità del recesso parziale. - III. La preferibile teoria “permissiva”. - IV. Sulla validità della clausola che preveda il recesso parziale.

     

I. Il tema.

L’articolo 2473 c.c. detta la disciplina del diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata. Tuttavia, questa disposizione nulla prevede circa l’ammissibilità (o l’inammissibilità) di un eventuale esercizio parziale di tale diritto, a differenza di quanto statuito dall’articolo 2437, primo comma c.c., in tema di società per azioni (“Hanno diritto di recedere, per tutto o parte delle proprie azioni […]”), dall’articolo 2532, primo comma, c.c. relativamente alle società cooperative (“Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. Il recesso non può essere parziale”) e dall’articolo 2497 quater, primo comma, lett. b) c.c. ai sensi del quale il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere “quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio”.

Allo stato del dibattito si registra una netta divisione tra coloro che ritengono possibile, nelle società a responsabilità limitata, l’esercizio del recesso parziale e quanti, al contrario, concludono per la sua inammissibilità. Tramite il presente contributo si intende dunque sinteticamente analizzare la possibilità per il socio di una società a responsabilità limitata di esercitare, nel silenzio dell’atto costitutivo, solo parzialmente il diritto di recesso, nonché esaminare la validità, o meno, di una clausola attributiva di tale facoltà. Con una importante precisazione: qualora si tratti di s.r.l. PMI, ove tali società - a fronte di una specifica previsione statutariarecettiva del disposto dell’art. 26, comma secondo, D.L. 179/2012, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221([1]) - abbiano effettivamente emesso categorie di quote([2]) standardizzate, non vi è ragione per ritenere che non valgano le stesse considerazioni accolte dal Legislatore nelle società azionarie in merito alla piena ammissibilità di un recesso parziale con specifico riferimento alla quota riconducibile ad una singola categoria([3]), permanendo tuttavia immutato il problema ove ci si ponga “all’interno” della categoria.

 

II. L’inammissibilità del recesso parziale.

La tesi che propende per l’inammissibilità dell’esercizio parziale del diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata è stata e continua ad essere sostenuta da parte autorevole della dottrina([4]).

Vari sono gli argomenti utilizzati a supporto di tale conclusione.

Il primo è stato comunemente rinvenuto nel silenzio del Legislatore rispetto a quanto dallo stesso viceversa previsto in tema di società azionarie; società nelle quali, come detto, è ammessa per tabulas la possibilità di recedere anche solo per una parte delle azioni. Sul punto, si è ritenuto che l’esplicita previsione del recesso parziale ex art. 2437, primo comma, c.c. sarebbe sintomatica della volontà legislativa di differenziare queste ultime dalle società a responsabilità limitata, attribuendo, in via esclusiva, ai soli azionisti il diritto di recedere – anche - parzialmente. Anzi, addirittura, è stato affermato che l’espressione “il socio può recedere dalla società” di cui al primo comma dell’articolo 2473 c.c. sarebbe un manifesto indice della possibilità, all’interno della società a responsabilità limitata, di esercitare il recesso solo per l’intera quota sociale([5]).

Un secondo elemento a fondamento della tesi in esame è stato poi individuato nel ruolo essenziale che riveste la figura del socio nelle s.r.l. a differenza delle s.p.a.([6]). A tal proposito vengono comunemente richiamati:

(i) l’articolo 3 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega per la riforma del diritto societario) che prevede una disciplina delle s.r.l. autonoma rispetto a quella delle società azionarie, basata “sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci([7]);

(ii) il contenuto della Relazione alla riforma del diritto societario del 2003 stando alla quale “la nuova disciplina delle s.p.a. tende a porre al suo centro l'azione, piuttosto che la persona del socio, si è ritenuto di consentire il recesso per una parte della partecipazione, ritenendo coerente che, mutato il quadro dell'operazione, il socio voglia rischiare di meno, ma continuare ad essere socio” mentre nulla dice in tema di recesso nella s.r.l. L’impossibilità di recedere dalle s.r.l. solo per una parte della partecipazione troverebbe, quindi, la propria ragion d’essere “nella preminenza della persona sulla partecipazione e nella identificazione della seconda nella prima: una preminenza che giustifica, nella prospettiva adottata dal legislatore una sola alternativa alla permanenza nella società, ovvero quella dello scioglimento unilaterale ed integrale del rapporto sociale([8]).

Ulteriore argomento alla base della tesi in esame è stato desunto dall’unitarietà della quota delle società a responsabilità limitata([9]).

Si è affermato, infatti, che

(i) il socio di una società azionaria può essere titolare di varie azioni mentre nelle società a responsabilità limitata esso rimane titolare di un’unica quota anche nel caso di successivi acquisti([10]);

(ii) la divisibilità delle quote di s.r.l.([11])non sarebbe più ammissibile in quanto nella normativa vigente difetterebbe una norma ad hoc; ciò soprattutto alla luce dell’eliminazione del “vecchio” articolo 2482 c.c.([12])il quale prevedeva, espressamente, la divisibilità della quota di partecipazione in caso di successione mortis causa o di alienazione della stessa.

Infine, ultimo, ma non di certo per importanza, argomento utilizzato dai fautori della tesi dell’inammissibilità del recesso parziale è quello relativo all’unitarietà della posizione contrattuale del socio di una società a responsabilità limitata ed alla equiparazione tra il recesso in materia societaria e il recesso negli altri rapporti contrattuali([13]). È stato ritenuto, infatti, che il recesso societario, analogamente al recesso ex art. 1373 c.c., costituisca un’ipotesi di risoluzione del rapporto che non può che avere ad oggetto la posizione contrattuale del socio nella sua totalità, costituendo il recesso parziale in tema di società azionarie una esplicita deroga avente come tale carattere del tutto eccezionale.

 

III. La preferibile teoria “permissiva”.

Le conclusioni di cui al sopraesposto orientamento, seppur autorevolmente sostenute, non paiono condivisibili a giudizio degli scriventi per i motivi che si andranno ad esporre, dovendosi, invece, propendere per l’ammissibilità dell’esercizio, da parte del socio di una società a responsabilità limitata, del diritto di recesso parziale([14]), anche in assenza di una specifica clausola.

In primo luogo, si ritiene non decisivo il silenzio dell’articolo 2473, primo comma, c.c. a fronte, invece, della più chiara posizione assunta dal Legislatore nelle società per azioni, nelle società cooperative e nel caso di società soggette a direzione e coordinamento([15]). A tal proposito occorre tenere inoltre presente che:

(i) nelle società cooperative, in virtù del richiamo effettuato dall’articolo 2519 c.c. alle norme in tema di società per azioni (tra le quali, in linea di principio, anche l’articolo 2437, primo comma, c.c.) e in assenza della previsione di cui all’articolo 2532 c.c., sarebbe stato possibile l’esercizio parziale del diritto di recesso;

(ii) l’articolo 2497-quater, primo comma, c.c. ha previsto l’inammissibilità del recesso parziale solo relativamente all’ipotesi di cui alla lettera b)([16]); da ciò si dovrebbe, pertanto, desumere che il recesso parziale sarebbe consentito (anche all’interno delle società a responsabilità limitata) “quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali delle società soggette a direzione e coordinamento” (articolo 2497 quater, primo comma lett. a) c.c.) e “all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto” (art. 2497 quater, primo comma, lett. c) c.c.).

Allo stesso modo non è condivisibile l’assunto secondo cui il recesso nell’ambito del diritto societario sia equiparabile a quello tipico della materia contrattuale. È stato sostenuto, in proposito, che gli interessi tutelati dall’ordinamento nelle due fattispecie sarebbero assai differenti e, in tal senso, sono stati portati a sostegno di tale conclusione sia la disciplina della nullità della società a responsabilità limitata una volta costituita (articolo 2463, terzo comma, c.c. che richiama l’articolo 2332 c.c.) – previsioni queste che recano una disciplina “lontana” e difforme rispetto a quella detta in ambito contrattuale (artt. 1418 ss. c.c.) - sia la peculiare caratteristica del contratto di società il quale, diversamente che i contratti di scambio, si caratterizza per il fatto di avere quale fine principale il perseguimento di uno scopo economico comune([17]) attraverso la creazione di un soggetto giuridico connotato da struttura complessa e portatore di interessi sostanzialmente propri.

Inoltre, la più volte citata centralità del ruolo del socio, anziché costituire un limite all’esercizio parziale del recesso, dovrebbe viceversa avvallarne l’ammissibilità. Infatti, il riconoscimento del diritto di recesso parziale non farebbe altro che aumentare la centralità della figura del socio all’interno della società a responsabilità limitata, in quanto, in tal modo, verrebbe garantita a quest’ultimo la (ulteriore) possibilità di rimodulare il suo investimento a fronte di determinati accadimenti senza dover, necessariamente, uscire, in via definitiva, dalla compagine societaria.

Anche l’argomento della (presunta) indivisibilità della quota di partecipazione pare inconsistente e, pertanto, a giudizio di chi scrive non può essere utilizzato per corroborare l’inammissibilità del recesso parziale. In proposito si rappresenta come la mancata riproduzione nella normativa in vigore del disposto di cui al previgente articolo 2482 c.c. non rilevi ai fini della presunta indivisibilità essendovi, al contrario, talune disposizioni codicistiche che, in maniera sufficientemente esplicita, ammettono la divisibilità della quota; ne costituiscono un esempio l’articolo 2466 c.c. nella parte in cui prevede che la quota del socio moroso possa essere acquistata dagli altri soci in proporzione alla partecipazione posseduta, nonché l’articolo 2473, quarto comma, c.c. laddove è statuito che il rimborso della quota del socio receduto possa essere effettuato mediante acquisto pro quota da parte degli altri soci([18]). Inoltre, la divisione della quota conseguente al recesso parziale non sembra generare un’alterazione del processo di funzionamento della società essendo le decisioni dei soci comunque devolute alla maggioranza del capitale; ciò a differenza di quanto potrebbe avvenire all’interno delle società cooperative tenendo a mente la correlazione esistente tra l’articolo 2538, secondo comma, c.c. secondo cui il socio cooperatore ha, in ogni caso, diritto ad un voto indipendentemente dalla partecipazione posseduta e il divieto di recesso parziale di cui all’articolo 2532, primo comma, c.c.([19]).

Ciò non toglie che, in taluni casi, l’inammissibilità del recesso parziale possa desumersi dalla presenza di talune previsioni statutarie incompatibili. In proposito sarebbero ostative all’esercizio del recesso parziale le clausole che: (a) prevedano espressamente l’indivisibilità delle partecipazioni([20]); (b) stabiliscano l’intrasferibilità assoluta delle quote([21]); (c) attribuiscano alla società a responsabilità limitata una impronta personalistica ed una connotazione fortemente unitaria della partecipazione come, per esempio, l’attribuzione di particolari diritti ex art. 2468, terzo comma, c.c.([22]) salvo non dettare, per tale ultima circostanza, una specifica disciplina in sede di atto costitutivo che, ad esempio, correli la sopravvivenza del particolare diritto al permanere di una aliquota qualificata della partecipazione sociale.

 

IV. Sulla validità della clausola dell’atto costitutivo che preveda il recesso parziale.

Ferme tutte le considerazioni sopra esposte, anche coloro i quali ritengono inammissibile il recesso parziale nelle società a responsabilità limitata sono comunque inclini a riconoscere la piena legittimità di una clausola che attribuisca il diritto di recedere anche solo per una parte della quota([23]), sia che si tratti di una causa di recesso legale sia che ci si riferisca ad una causa di recesso convenzionale.

Come detto, la figura del socio assume un ruolo particolarmente rilevante nella società a responsabilità limitata ma, al contempo, tale elemento non costituisce certo un elemento inderogabile; in tal senso, un primo elemento a conforto dell’ammissibilità della previsione in esame viene individuato nel dato letterale dell’articolo 2473, primo comma, c.c. secondo cui è l’atto costitutivo che determina le modalità di esercizio del diritto di recesso e ben, quindi, potrebbe essere prevista una clausola attributiva del diritto di recesso parziale. È stato aggiunto in merito che “il disinvestimento parziale può rappresentare, per il socio, la possibilità di reagire adeguatamente di fronte ad eventi lesivi della sua posizione mediante un’attenuazione del rilievo economico delle conseguenze pregiudizievoli e, nel contempo, la conservazione di tutti i diritti connessi allo status di socio([24]).

In secondo luogo, la clausola in esame sarebbe pienamente rispettosa del principio di matrice giurisprudenziale ([25]) secondo il quale sono illegittime le clausole che stabiliscano modalità di recesso troppo gravose per il recedente; è infatti evidente che la possibilità di recedere anche solo per una parte della quota determinerebbe, in concreto, un sicuro miglioramento della posizione del socio.

Inoltre, come meglio precisato nel precedente paragrafo III., la divisione della quota conseguente al recesso parziale non genererebbe una alterazione del processo di funzionamento della società.

Lo stesso Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie([26]) si è espresso favorevolmente all’ammissibilità di una disposizione dell’atto costitutivo che attribuisca al socio la facoltà di recedere anche solo in parte, con l’unica condizione che la clausola sia migliorativa dei suoi diritti.



([1]) La facoltà di emettere "categorie di quote", originariamente riconosciuta alle sole s.r.l. start up innovative, è stata estesa a tutte le s.r.l. PMI in forza del D.L. 50/2017, come convertito, che ha novellato il D.L. 179/2012.

([2]) Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima I.N.2 - I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI, in www.notaitriveneto.it, “[…] È comunque necessario che le quote appartenenti alla medesima categoria conferiscano i medesimi diritti […]”. Consiglio Notarile di Milano, Massima 171 - Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.), in wwwconsiglionotariledimilano.it: “[…] La facoltà di emettere ‘categorie di quote’ […] richiede l’individuazione del concetto di categoria, per comprendere in cosa si distinguano le quote ‘di categoria’ dalle quote che potremmo dire ‘individuali’ od ‘ordinarie’ […]. […] Nell’ambito delle s.r.l. - in mancanza di una regola che imponga l’uguaglianza del valore nominale di tutte le partecipazioni sociali - si deve […] ritenere ammissibile la configurazione sia di categorie di quote in senso stretto (che potremmo quindi definire come categorie di quote ‘standardizzate’), caratterizzate dall’uguaglianza della misura delle quote e dei diritti che esse attribuiscono, sia di categorie di quote ‘non standardizzate’, connotate solo dalla uguaglianza (e dalla ‘spersonalizzazione) dei diritti diversi che esse attribuiscono ai loro titolari. Nel primo caso, lo statuto deve determinare non solo i diritti spettanti alle quote di ciascuna categoria, bensì anche la loro misura e il loro numero. Nel secondo caso, invece, al pari di quanto avviene di norma nelle s.r.l., il numero e la misura delle quote di categoria non costituiscono oggetto di determinazione ad opera dello statuto, bensì sono rimesse alle vicende circolatorie poste in essere tra i soci, nel rispetto degli eventuali limiti statutari in tema di trasferimento e di divisione delle quote sociali […]. […] In estrema sintesi, si possono configurare tre diverse modalità con cui una s.r.l. PMI attribuisce i medesimi diritti (particolari o diversi) a una pluralità di soci: (i) la prima, consentita a tutte le s.r.l., è l’attribuzione di ‘diritti particolari di gruppo’, a una serie di soci individualmente nominati dallo statuto, con la previsione della trasferibilità dei diritti in caso di trasferimento della partecipazione; (ii) la seconda è l’attribuzione di ‘diritti diversi’ a una parte predeterminata delle quote che rappresentano il capitale sociale, senza individuazione statutaria dei rispettivi titolari, ma senza standardizzazione delle quote stesse (‘categorie di quote non standardizzate’);(iii) la terza è l’attribuzione di ‘diritti diversi’ a una parte predeterminata delle quote in cui è suddiviso il capitale sociale, aventi tutte la medesima misura ed essendo quindi suscettibili di essere detenute in numero variabile da uno o più soci, ovviamente senza individuazione statutaria dei rispettivi titolari (‘categoria di quote standardizzate’) […]”.

([3]) Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima I.N.12 - Legittimità del recesso riferito ad una sola delle quota di categoria detenute da un medesimo socio, in www.notaitriveneto.it, secondo la quale “poiché l’interesse al disinvestimento tutelato dalle norme che consentono il recesso può ricorrere in maniera diversificata per ciascuna categoria di quote create dalla società, in quanto legato ai profili di rischio e di redditività propri di ciascuna di esse, si deve ritenere che al verificarsi di una causa che legittimi il recesso lo stesso possa essere esercitato anche con riferimento ad una sola delle quote di categoria possedute dal medesimo socio, prescindendo dalla circostanza che l’atto costitutivo consenta o meno il recesso parziale”.

([4]) M. Stella Richter, Diritto di recesso e autonomia statutaria, in Riv. Dir. Comm., 2004, 410 (il quale come si vedrà ha mutato il suo pensiero); M. Ventoruzzo, Recesso da società a responsabilità limitata e valutazione della partecipazione del socio recedente, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2005, 456; G. Zanarone, Introduzione, alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. Soc. 2003, 79; G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Il codice civile commentario fondato da P. Schlesinger, Milano, 2010, 776; P. Revigliono, Il recesso nella società a responsabilità limitata, Milano, 2008, 332 e ss.; F. Annunziata, Società a responsabilità limitata, in Commentario alla riforma delle società diretto da P. Marchetti, L. Bianchi, M. Notari, F. Ghezzi, Milano, 2008, 513 e ss.; M. Perrino, La rilevanza del socio nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione in Giur, Comm. 2003, I, 280; L. Salvatore, Società a responsabilità limitata, in Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca- Galgano, Bologna, 2014, 420; G. Margiotta, La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l., in Soc. 2006, 425 e ss.; C. Frigeni, Le società a responsabilità limitata a cura di C. Ibba e G. Marasà, Milano, 2020, 1087; F. Magliulo, Il recesso e l’esclusione in La riforma della società a responsabilità limitata a cura di M. Maltoni, F. Tassinari, F. Magliulo, C. Caccavale, Milano 2007, 358.

([5]) In tal senso, anche se in via incidentale, M. Perrino, op. cit., 820.

([6]) Così: M. Stella Richter, op. cit. 410; F. Annunziata, op. cit., 513.

([7]) F. Annunziata, op. cit., 514, il quale, alla luce della centralità della figura del socio nelle s.r.l., aggiunge che sarebbe contraddittorio, da un lato, aver incentrato la società a responsabilità limitata sul socio in quanto tale e, dall’altro, ammettere il recesso parziale che “riflette un’impostazione nella quale l’elemento capitalistico finisce per essere decisamente prevalente su quello personale”.

([8]) Così, espressamente, P. Revigliono, op. cit., 336.

([9]) M. Ventoruzzo, op. cit., 456.

([10]) Una delle applicazioni pratiche più importanti, nella prassi, del principio di unitarietà della quota (e del controverso rapporto tra lo stesso e l’annosa questione della divisibilità della stessa) ricorre nell’ipotesi in cui un socio risulti moroso solo per una parte dell’ammontare dei conferimenti dovuti in relazione all'aumento di capitale sottoscritto, avendo viceversa adempiuto le obbligazioni aventi titolo nell’atto costituivo. In tale ipotesi, la vendita in danno del socio moroso piuttosto che il procedimento di esclusione riguarderanno l'intera quota ovvero solo la frazione non liberata? Una parte della dottrina (G. Ferri, Le società, in Trattato Vassalli, Torino, 1987, 435) propende per ritenere che debba essere interessata l’intera quota, proprio in forza del principio di unicità della stessa oltre che argomentando nel senso che, a ragionare diversamente, si giungerebbe ad una soluzione irrazionale: consentendo la vendita in danno del socio moroso con riguardo ad una sola parte della quota di titolarità dello stesso, “gli amministratori dovrebbero provocare l'offerta per l'acquisto anche da parte del socio moroso”.

Diversamente concludono altri Autori, sostenendo – a ragione – che affermare l’unitarietà della quota non implica il riconoscimento della sua asserita indivisibilità. Dello stesso avviso è la Suprema Corte che, in un recente arresto, proprio con riferimento alle società a responsabilità limitata, ha affermato il seguente principio di diritto: “nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota". Cass. civ., 21 gennaio 2020, n. 1185. Si veda anche, in senso conforme, Trib. Roma, decreto, 22 gennaio 2019, inedita.

([11]) G. Santoni, Le quote di partecipazione nelle s.r.l., in Il nuovo diritto societario, Liber Amicorum G.F. Campobasso, Torino, 2007, 389.

([12]) L’articolo 2482 c.c. ante riforma così testualmente recitava: “Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 2474” (primo comma). “Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone si applica l’art. 2347” (secondo comma).

([13]) M. Stella Richter, op cit. 409; M. Ventoruzzo, op. cit., 456. Nonostante P. Revigliono, op. cit. 334, sostenga l’inammissibilità del recesso parziale contesta l’equiparazione tra recesso “contrattuale” e recesso “societario”, alla luce del fatto che tale ultima forma di recesso “anche e soprattutto per i riflessi che l’esercizio del diritto può comportare sulla struttura finanziaria e patrimoniale della società e, in definitiva, sull’esistenza dell’ente stesso, è contrassegnata da una componente “eminentemente organizzativa”.

([14]) Sostengono tale tesi: E. A. Bononi, Ammissibilità del recesso parziale del socio nella società a responsabilità limitata, in Soc. 2015, 931 e ss; M. S. Spolidoro, Questioni in tema di recesso dalle società di capitali a margine di un libro recente, in Riv. Soc. 2012, 403 e ss.; M. Maltoni, Questioni in tema di recesso da S.R.L., in Riv. Not. 2014, 451 e ss.; P. Piscitello, Recesso ed esclusione nella s.r.l, in Il nuovo diritto delle società Liber amicorum G. F. Campobasso, Torino, 2007, 724 e ss.; R. Rosapepe, Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l., in Giur, Comm. 2003, 479 e ss; M. Stella Richter, In tema di recesso dalla società a responsabilità limitata, in Riv. Dir. Comm. 2020, 2, 273 e ss, il quale ha modificato il proprio convincimento rispetto al contributo pubblicato sulla medesima rivista nel 2004. Del medesimo avviso è, inoltre, Trib. Torino 3 luglio 2017 n. 3473 in www.giurisprudenzaelleimprese.it, unico pronunciato giurisprudenziale (a quanto consta) edito.

([15]) Ex multis M. S. Spolidoro, op. cit., 406

([16]) “quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;”.

([17]) In tal senso: E. A. Bononi op. cit., 934-935.

([18]) Così E. A. Bononi op. cit., 934-938. Si veda anche Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 836-2014/I Pegno, usufrutto e sequestro “parziali” su partecipazione di s.r.l.

([19]) P. Piscitello, op. cit., 726.

([20]) P. Piscitello, op. cit., 726; M. Stella Richter, In tema di recesso dalla società a responsabilità limitata, in Riv. Dir. Comm. 2020, 2, 301.

([21]) M. Maltoni, op. cit., 462.

([22]) Trib. Torino, 3 luglio 2017, cit.

([23]) P. Revigliono, op. cit., 337; M. Ventoruzzo, op. cit., 456; Annunziata, op. cit., 514; L. Salvatore, op. cit., 420; G. Margiotta, op. cit., 435; C. Frigeni, op. cit., 1087.

([24]) Così espressamente: P. Revigliono, op. cit. 337.

([25]) Ex multis Trib. Milano 5 febbraio 2009, in Giur. It. 2009, 1964 e ss.

([26]) Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima I.H. 11 - Recesso parziale, in www.notaitriveneto.it.


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