Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9680 - pubb. 11/11/2013

Revocatoria di pagamenti nei termini d'uso effettuati alla cassa di un cash and carry

Tribunale Salerno, 04 Novembre 2013. Est. Jachia.


Revocatoria fallimentare – Pagamenti nei termini d’uso – Onere della prova della sussistenza della causa di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, L.F..

Revocatoria fallimentare – Pagamenti nei termini d’uso – Individuazione – Cash and carry – Sussistenza della causa di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, L.F..

Revocatoria fallimentare – Cash and carry – Revocatoria della comprevendita – Non conoscenza dello stato di insolvenza.



Mentre compete al curatore di dimostrare la conoscenza in capo al convenuto dello stato di insolvenza, è, invece, onere del convenuto dimostrare l’esistenza della causa di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui alla lettera a del terzo comma dell’articolo 67 L.F. relativo ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso. (riproduzione riservata)

I pagamenti in contanti effettuati alla cassa di un cash and carry sono eseguiti con un mezzo fisiologico ed ordinario nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti sicchè non sono revocabili perchè eseguiti nei termini d’uso di cui alla lettera a del terzo comma dell’articolo 67 L.F. (riproduzione riservata)

Occorre provare la conoscenza effettiva, quand'anche con presunzioni, con riferimento alla tipologia professionale del cassiere di un cash and carry per revocare il contratto di compravendita, stipulato ed eseguito alla cassa. (riproduzione riservata)


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