Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8602 - pubb. 04/03/2013

Azione di risoluzione promossa prima del fallimento, prosecuzione con il rito ordinario e improcedibilità delle domande di risarcimento e restituzione

Tribunale Salerno, 01 Febbraio 2013. Est. Fortunato.


Rapporti pendenti - Azione di risoluzione promossa prima del fallimento - Prosecuzione con il rito ordinario - Domande di risarcimento di restituzione - Improcedibilità.



Il quinto comma dell'articolo 72, legge fallimentare, il quale dispone che l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, deve essere interpretato nel senso che le azioni di risoluzione proposte prima dell'apertura del concorso restano assegnate al giudice ordinario e sottoposte, quindi, al rito del giudizio di cognizione, con conseguente opponibilità della sentenza alla massa dei creditori, e ciò anche quando il contraente abbia proposto, oltre alla domanda di risoluzione, anche quelle di risarcimento e restituzione, con la precisazione che queste ultime domande andranno comunque proposte in sede di accertamento del passivo. (Giovanni Noschese) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese


Massimario, art. 72 l. fall.


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