Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7815 - pubb. 24/09/2012

Assegno senza data e nullità del protesto e della iscrizione in centrale rischi

Tribunale Bergamo, 09 Agosto 2012. Est. Francesca Bresciani.


Assegno bancario - Mancanza di data - Nullità - Richiesta cautelare di inibitoria alla pubblicazione del protesto e di iscrizione nella centrale rischi - Fumus buoni juris - Sussistenza.



L'assegno privo dell'indicazione della data è titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento, potendo presumersi juris tantum l'esistenza del rapporto sottostante. La nullità del titolo produce l'invalidità del protesto e dell'iscrizione alla centrale di allarme interbancaria. (Nel caso di specie, in sede cautelare, è stata inibita alla banca la comunicazione di cui all'articolo 9 bis della legge 386 del 1990 nonché l'inserimento del nominativo dei ricorrenti nell'archivio della centrale d’allarme). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Diego Piselli


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