Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7715 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Salerno, 19 Luglio 2012. Est. Maria Elena Del Forno.


Negozio transattivo concluso dal curatore - Natura prededucibile delle obbligazioni che ne conseguono - Collocazione prededotta ai sensi dell'articolo 111 l.f..



La definizione di una lite in via transattiva da parte del curatore costituisce una scelta gestionale di tale organo finalizzata alla tutela degli interessi della massa; da ciò consegue che le obbligazioni sorte con il negozio transattivo sono debiti della massa che devono essere pagati in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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