Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5291 - pubb. 13/06/2011

Accordi di ristrutturazione e condizioni per ottenere il divieto di azioni cautelari o esecutive

Tribunale Bergamo, 05 Maggio 2011. Est. Gaballo.


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Situazione patrimoniale precedente alla formulazione della proposta che non preveda debiti sorti successivamente - Istanza per ottenere il divieto di azioni cautelari o esecutive - Condizioni.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Regolare pagamento dei creditori estranei - Pagamento integrale comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.



Poiché l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare può essere omologato solo se prevede il regolare pagamento dei creditori estranei, non è di ostacolo all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 6 della citata norma (volta ad ottenere il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive) la circostanza che la proposta di accordo faccia riferimento ad una situazione patrimoniale che non tenga conto di eventuali debiti sorti successivamente alla formulazione della proposta stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare, la locuzione "regolare pagamento" dei creditori estranei deve essere interpretata nel senso di pagamento integrale e immediatamente successivo alla definitività dell'omologa, comprensivo di interessi e, se dovuta, di rivalutazione monetaria per i crediti già scaduti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 182bis l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale