Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32395 - pubb. 17/12/2024
Proroga del termine per il deposito della documentazione (art. 44 CCI), giustificati motivi e contenuto del progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Tribunale Verona, 16 Ottobre 2024. Pres. Attanasio. Est. Lanni.
Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione - Proroga del termine - Giustificati motivi - Contenuto del progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza
L’art. 44 CCI è stato modificato dal D.Lgs. n. 136/24 con l’introduzione, applicabile anche ai procedimenti in corso, della possibilità di richiedere la proroga del termine per il deposito documentazione e ciò anche nell’ipotesi in cui sia stata chiesta l’apertura della liquidazione giudiziale.
La necessità di “giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza” deve essere interpretata nel senso che il parametro per la determinazione del contenuto del progetto può essere individuato nel “progetto di piano di risanamento” previsto dell’art. 17, comma 3, lett. b CCI, con gli adattamenti resi necessari dal diverso contesto procedimentale e dalla presenza degli obblighi informativi previsti dall’art. 44.
Il progetto deve dunque contenere quanto meno le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3 della check list approvata con DM 21.3.23, con la precisazione che:
1) tali informazioni in tanto possono ritenersi necessarie in quanto non siano state già fornite con il ricorso introduttivo del procedimento o con l’adempimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 44, comma 2, lett. c CCI ed imposti con il decreto iniziale di concessione del termine;
2) le informazioni richieste dai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.9 all’esperto nel diverso contesto procedimentale in esame possono essere fornite dal commissario, nominato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b CCI (e, d’altra parte, ciò appare coerente con la parziale assimilazione del ruolo del commissario a quello dell’esperto in questo procedimento, come si ricava dall’art. 92, comma 3, secondo periodo, CCI). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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