Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32348 - pubb. 10/12/2024

Il Tribunale di Brindisi chiede alla Cassazione di esprimersi sulla natura delle misure protettive ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.

Tribunale Brindisi, 03 Dicembre 2024. Est. Natali.


Misure protettive - Natura



omissis


Il Tribunale, così provvedendo, ex art. 363 bis c.p.c., rimette all’Ill.ma Suprema Corte le seguenti questioni pregiudiziali di carattere interpretativo, perché la stessa voglia chiarire, ove le ritenga ammissibili:
"1. Quale natura giuridica abbiano le misure protettive (tipiche e tipiche) e, in particolare, se le stesse:
a) siano ascrivibili, in alternativa, al genus delle misure cautelari atipiche ex art. 700 c.p.c., o siano, comunque, accomunabili alla species delle misure d’urgenza endoconcorsuali, connotate dalla c.d. strumentalità attenuta, con conseguente necessità di accertare in relazione ad esse il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora;
b) abbiano natura non cautelare, con conseguente esenzione dal suddetto vaglio;
2. In ogni caso, quali debbano ritenersi i presupposti applicativi per la concessione delle misure protettive (tipiche e tipiche);
3. Se la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati debba essere qualificata quale misura protettiva atipica o quale misura cautelare, con conseguente riconducibilità del provvedimento suddetto al novero delle une o delle altre e quali ne siano i presupposti applicativi;
4. Se l’impresa istante possa o meno beneficiare di una misura cautelare dello stesso contenuto di quella atipica richiesta, conseguita e che sia già scaduta. Ciò, in considerazione del limite, perentorio e improrogabile, di 12 mesi cui soggiacciono le (sole) misure protettive”. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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