Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32327 - pubb. 05/12/2024
Ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali
Cassazione civile, sez. III, 05 Novembre 2024, n. 28413. Pres. Scarano. Est. Gorgoni.
INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - Obbligazioni "ex contractu" - Inadempimento - Interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Condizioni
In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti. (massima ufficiale)
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