Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32305 - pubb. 30/11/2024
Accordo di ristrutturazione: cram down ex D.L. n. 69/2023 e continuità indiretta
Tribunale Cagliari, 08 Novembre 2024. Pres., est. Savona.
Accordo di ristrutturazione – Cram down – D.L. n. 69/2023 convertito con legge n. 103/2023 – Continuità indiretta
In tema di accordo di ristrutturazione, la ratio della condizione di ammissibilità dell'omologazione non è quella di imporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del debitore, quanto la salvaguardia della struttura produttiva e dei posti di lavoro, a prescindere dal soggetto cui l'impresa sia riconducibile successivamente alla omologazione.
Il legislatore, infatti ha condizionato il beneficio del c.d. crani down, anche fiscale, tramite accordi di ristrutturazione dei debiti, all'interesse pubblico di ordine economico e sociale consistente nella salvezza di fattori produttivi operanti sul mercato e del livello occupazionale derivante.
È dunque ben possibile che il requisito di ammissibilità dell'omologa costituito dalla continuità aziendale, possa essere garantito sia direttamente che indirettamente e, in quest'ultimo caso, sia mediante l'affitto che mediante la cessione dell'azienda in esercizio.
Ciò, del resto, si ricava dal sistema delineato dal codice della crisi e, in particolare, dall'art. 84, comma 2, d.lgs. 14 del 2019, che, pur dettato in materia di concordato preventivo, sembra espressione di un principio generale, laddove afferma che "La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo".
La previsione dell'affitto e successiva cessione dell'azienda è, pertanto, coerente con la condizione di omologazione degli accordi, costituiti appunto dalla continuità aziendale, così escludendosi la natura meramente liquidatoria del piano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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