Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32298 - pubb. 29/11/2024
Accordo di ristrutturazione e cram down ex D.L. n. 69/2023
Tribunale Cagliari, 08 Novembre 2024. Pres., est. Savona.
Accordo di ristrutturazione – Cram down – D.L. n. 69/2023 convertito con legge n. 103/2023
Ai sensi degli artt. 57, 60 e 63, d.lgs. 14 del 2019, nonché ai sensi del d.l. 69 del 2023, come convertito con legge 103 del 2023, è possibile omologare accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti da imprenditore in stato di crisi, anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, a condizione che:
- gli accordi non abbiano carattere meramente liquidatorio;
- l'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, d.lgs.
14 del 2019;
- il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti e, in caso sia inferiore, la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo;
- la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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