Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31846 - pubb. 10/09/2024

Fallimento del soccombente in pendenza del giudizio di impugnazione e ammissione con riserva

Cassazione civile, sez. III, 21 Giugno 2024, n. 17154. Pres. Travaglino. Est. Spaziani.


FALLIMENTO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - Sentenza di condanna - Fallimento del soccombente in pendenza del giudizio di impugnazione - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento



Il creditore che, prima che si apra la procedura concorsuale nei confronti del debitore, ottiene una sentenza di condanna di quest'ultimo (o una sentenza di accertamento del credito, pure se emessa in reiezione di un'azione di accertamento negativo esperita dal debitore) deve essere ammesso al passivo con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., sulla base di tale pronuncia, ancorché soggetta ad impugnazione, mentre il curatore può proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte in bonis, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda. (massima ufficiale)




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