Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31816 - pubb. 05/09/2024
Eccezione di incompetenza territoriale, adesione alla eccezione e udienza anticipata decreto 171 bis c.p.c.
Tribunale Bologna, 29 Luglio 2024. Est. Costanzo.
Riforma Cartabia - Opposizione a decreto ingiuntivo - Adesione alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente - Gestione del processo e udienza anticipata
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ipotesi di adesione alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente, non appare del tutto ragionevole e conforme alle finalità perseguite dalla c.d. riforma Cartabia e comunque ai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, dell’economia processuale e del buon andamento della giustizia, tutti di rilevanza costituzionale, limitarsi alle sole verifiche preliminari elencate dall’art. 171-bis c.p.c. per poi attendere il deposito delle memorie integrative e il compimento dell’udienza di trattazione come regolata dall’art. 183 c.p.c., dovendosi evitare lo svolgimento di attività inutile.
Appare, invece, ragionevole fissare, anche con lo stesso decreto ex art. 171-bis c.p.c. (il cui comma 3 consente di differire la data della prima udienza) ed in base agli artt. 175 e 127 c.p.c., una apposita udienza, seppur non espressamente prevista (ma non esclusa) dalla disciplina introdotta col d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, anteriore a quella regolata dall’art. 183 c.p.c., per sentire le parti o comunque i loro difensori e adottare i provvedimenti adeguati in relazione al caso concreto.
[Nel caso di specie, attesa l’immediata adesione dell’opposta all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente, il tribunale ha ritenuto opportuno che la questione processuale fosse immediatamente discussa nel contraddittorio delle parti, poiché, non ravvisandosi nella specie uno dei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., un confermato accordo tra le parti in ordine all’individuazione del giudice competente renderebbe del tutto superfluo il deposito, in questo giudizio, delle memorie integrative ed il successivo svolgimento dell’udienza di trattazione; in tale prospettiva, gli artt. 175 e 38, comma 2, c.p.c., rimasti immutati dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 nonostante l’anticipazione delle barriere preclusive, e del deposito di tre memorie integrative per parte, ad un momento anteriore all’udienza ex art. 183 c.p.c. e così al primo contatto diretto col giudice, paiono suscettibili di una ragionevole rilettura, coerente con le finalità perseguite dalla riforma Cartabia e coi principi costituzionali in tema di processo civile, tale da consentire, ove non sia necessario attendere il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e previo confronto coi difensori, l’immediata pronuncia dell’ordinanza con cui, preso atto dell’accordo tra le parti sul giudice indicato come competente per territorio, si dispone la cancellazione della causa dal ruolo (sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dell’opponente, v., fra le tante, Trib. Bologna, ord. 25 marzo 2021). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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