Il tribunale di Bari sul mutuo condizionato con valenza di titolo esecutivo
Tribunale di Bari, 22 Luglio 2024. Est. Ruffino.
Mutuo condizionato – Titolo esecutivo
Nell'ipotesi in cui venga azionato con il precetto un contratto di mutuo ove si preveda che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegni in tutto o in parte a quest'ultima perché la trattenga temporaneamente in garanzia (pegno, deposito cauzionale o simile), non si è in presenza di un mutuo condizionato, ossia recante un diritto di credito della mutuante (o dei suoi cessionari) privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il giudice, verificata la ricorrenza dei detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ben può ritenere la valenza del titolo esecutivo, in concorso dell'ulteriore requisito di forma previsto dall'art. 474, co. 2, c.p.c.. (Felice Formica) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Felice Formica del Foro di Bari