Concordato minore familiare e mutuo sull’abitazione
Tribunale di Brescia, 01 Luglio 2024. Est. Franchioni.
Concordato minore – Procedura familiare ex art. 66 CCII – Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione – Ammissibilità
Nella procedura di concordato minore familiare ex art. 66 CCII - in cui solo un membro è qualificabile come consumatore - malgrado l’art. 75, comma 3, CCII non lo preveda, può ritenersi applicabile l’art. 67, comma 5, CCII, estendendo al nucleo familiare la possibilità a rigore prevista solo per il consumatore, di proseguire il mutuo sull’abitazione e non sul bene strumentale all’esercizio dell’impresa, diversamente si perverrebbe all’irragionevole conclusione di riconoscere la possibilità di “salvare” l’immobile abitativo solo a un membro della coppia (in questo caso al consumatore X) e non al nucleo familiare. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->