Tribunale di Torino: irrilevante la reticenza del consumatore nella compilazione del questionario ai fini del finanziamento
Tribunale di Torino, 14 Giugno 2024. Est. Miglietta.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Merito creditizio – Violazione dei criteri di erogazione del credito ex art. 124-bis TUB – Reticenza del consumatore al momento della contrazione del finanziamento – Condotta fraudolenta – Esclusione
La reticenza del consumatore al momento della compilazione del questionario predisposto dal finanziatore in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo non integra una condotta fraudolenta, ostativa all’ammissione del consumatore alla procedura: tale contegno precontrattuale difetta, infatti, di una reale portata decettiva, stante la sua inidoneità a condizionare la volontà dell’ente creditizio di erogare il credito, il quale è in ogni caso tenuto a compiere autonomamente una prudente e diligente valutazione del merito creditizio del contraente, non potendo limitarsi ad accettare supinamente e senza verifiche le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo (cfr. art. 124-bis TUB).
Il comportamento reticente del debitore, pertanto, se può astrattamente giustificare l’attivazione di rimedi contrattuali da parte del creditore, non rileva invece ai fini dell’esclusione della meritevolezza in capo al consumatore o della declaratoria di inammissibilità della domanda per essere stato il sovraindebitamento determinato con frode. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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