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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31599 - pubb. 04/07/2024.

La Cassazione sugli effetti della distrazione delle spese processuali a favore dell’avvocato


Cassazione civile, sez. II, 20 Giugno 2024, n. 17061. Pres. Di Virgilio. Est. Fortunato.

Processo civile - Distrazione delle spese - Effetti


In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello intercorrente tra parte patrocinata risultata vittorioso ed il suo procuratore.


Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente per ottenere non solo la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice e che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la disposta distrazione (Cass. 5678/1988; Cass.9097/2000; Cass. 27041/2008; Cass. 14082/2021).


Per scomputare dal dovuto l’ammontare delle spese processuali oggetto di distrazione, occorrerà verificare, nel giudizio di rinvio, se il difensore abbia incamerato le somme liquidate dal giudice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)