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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31593 - pubb. 03/07/2024.

Sequestro conservativo di quote di s.r.l. e poteri del custode con riguardo ai diritti particolari dei soci


Tribunale di Venezia, 27 Giugno 2024. Est. Doro.

Quote s.r.l. – Sequestro conservativo – Nomina custode – Titolare della quota responsabile di irregolarità gestorie – Esclusione – Nomina di soggetto terzo


Quote s.r.l. – Sequestro conservativo – Diritti particolari dei soci – Possibilità di esercizio da parte del terzo nominato custode – Tendenziale esclusione


Quote s.r.l. – Sequestro conservativo – Diritto particolare del socio alla nomina degli amministratori delle società controllate e alla determinazione del loro compenso – Previsione statutaria di non trasferibilità – Possibilità di esercizio da parte del custode – Esclusione


In caso di sequestro conservativo di quote di s.r.l. è opportuno nominare quale custode delle medesime un terzo e non il socio titolare delle stesse laddove questo si sia reso in precedenza responsabile di gravi irregolarità gestorie.


L’intuitus personae che caratterizza i diritti particolari attribuiti ai soci delle s.r.l. ex art. 2468, terzo comma, c.c. induce a ritenere che, in caso di sequestro della quota, l’esercizio dei diritti particolari spetti in linea di principio al socio, a meno che la particolare configurazione del diritto o la sua disciplina statutaria, specie sulla sua trasferibilità, non rendano possibile il loro esercizio da parte del terzo che sia stato nominato custode della quota.


In caso di sequestro della quota di una s.r.l. deve ritenersi che il terzo nominato custode della stessa non possa esercitare il diritto particolare attribuito al titolare della quota di nominare degli amministratori delle società controllate e di determinare del loro compenso, tanto più laddove lo statuto preveda l’intrasferibilità del diritto particolare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)