Accordo di ristrutturazione: nel Registro delle Imprese vanno Pubblicati anche gli Accordi
Tribunale di Roma, 31 Ottobre 2023. Pres. Cardinali. Est. Genna.
Accordo di ristrutturazione - Disciplina - Pubblicazione
La pur frastagliata disciplina, che il Codice della crisi dedica agli accordi di ristrutturazione e alla loro omologazione, conferma la necessità che detti accordi siano innanzitutto consacrati in un testo scritto e siano poi pubblicati nel Registro delle Imprese, tanto che l'articolo 48, comma 4, del Codice prevede che i creditori ed ogni altro interessato possano opporsi all'omologa "entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese.
Nonostante l'icastica ed infelice formulazione, appare evidente che la norma impone necessariamente la pubblicazione nel registro delle imprese non solo della domanda di omologa ma anche degli accordi che ne costituiscono l'oggetto, non potendo diversamente i soggetti legittimati a proporre opposizione valutare il contenuto degli accordi e la convenienza o meno del trattamento ad essi riservato rispetto ad altri creditori concorrenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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