Concordato preventivo: determinazione del valore di liquidazione ex art. 84, comma 5, CCI ed esclusione delle azioni di responsabilità
Tribunale di Roma, 24 Ottobre 2023. Pres. La Malfa. Est. Miccio.
Concordato preventivo - Pagamento non integrale dei creditori privilegiati - Valore di liquidazione di cui all’art. 84, comma 5, CCI - Determinazione - Esclusione delle azioni di responsabilità
Il valore di liquidazione di cui all’art. 84, comma 5, CCI che, nel concordato preventivo, costituisce il parametro da rispettare per il pagamento non integrale dei creditori privilegiati, dovrà essere calcolato, quanto all'azienda, con riferimento al presumibile realizzo derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio dopo l'apertura del procedimento liquidatorio ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile - perché non conveniente - l'esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell'azienda ed alla vendita atomistica dei suoi beni.
Tale valore di liquidazione non comprende solamente il valore netto dei beni aziendali ma può includere anche il potenziale realizzo da azioni di responsabilità o revocatorie che presuppongono l'apertura della liquidazione giudiziale.
La società proponente può proporre ai creditori di non esercitare le azioni di responsabilità, a condizione che il valore potenzialmente ritraibile da tali azioni sia considerato ai fini della determinazione del valore di liquidazione da ripartire secondo la regola dell' "absolute priority rule".
Il valore eccedente quello di liquidazione, nel contesto di un concordato in continuità aziendale diretta, consiste nei flussi finanziari previsionali o utili derivanti dalla continuazione dell'attività d'impresa dopo la presentazione della domanda di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)