Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29272 - pubb. 06/06/2023

Sorte delle quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione controllata

Tribunale Siracusa, 31 Marzo 2023. Pres. Milone. Est. Maida.


Sovraindebitamento - Liquidazione controllata - Cessione dello stipendio



Così come la cessione dei crediti futuri non è opponibile al fallimento se alla data della sua dichiarazione il credito non è ancora sorto, la stessa soluzione vale nel caso di cessione di crediti futuri che vengano ad esistenza dopo l'apertura della liquidazione controllata, trattandosi di procedura caratterizzata, alla stessa stregua della liquidazione giudiziale, dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, talché l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima.


Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in relazione alla assegnazione di crediti futuri da retribuzione (o da pensione) a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della liquidazione controllata, ritenendo pertanto che le quote di stipendio o pensione oggetto di assegnazione ma maturate dopo l'apertura della liquidazione, debbano essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, in quanto costituenti attivo sopravvenuto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale