Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29251 - pubb. 01/06/2023

Provvedimento cautelare ex art. 54 CCII: nomina e poteri del Custode Giudiziario

Tribunale Massa, 05 Maggio 2023. Est. Pellegri.


Codice della Crisi – Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale – Procedimento Unitario – Provvedimenti cautelari o conservativi – Concordato Preventivo – Custode Giudiziario – Amministratore Giudiziario



Il Tribunale può adottare il provvedimento cautelare di cui all’art. 54 ccii nominando un custode giudiziario dell’azienda o del patrimonio della società anche a seguito di istanza cautelare avanzata dal creditore che ha agito per l’apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.


Nell’ambito del procedimento unitario di accesso alla procedura di regolazione della crisi di impresa, ove richiesto anche dallo stesso debitore ex art. 54 ccii, il Custode Giudiziario incaricato della salvaguardia della conservazione dell’azienda e del patrimonio della società può essere nominato anche al fine di salvaguardare e favorire lo svolgimento degli adempimenti necessari alla predisposizione di uno strumento di regolazione della crisi di impresa diverso dalla liquidazione giudiziale, quale il concordato preventivo.


Nella determinazione dei poteri attribuibili al Custode Giudiziario ex art. 54 ccii, anche in aderenza alla interpretazione giurisprudenziale sorta nella vigenza della previgente disciplina prevista dall’art. 15 comma 8 l. fall., il Tribunale Fallimentare può, in astratto, attribuire al Custode Giudiziario tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, con potere di gestione e amministrazione del patrimonio e dell’impresa.


La nomina del Custode Giudiziario ex art. 54 ccii può essere disposta anche in concomitanza della diversa figura dell’Amministratore Giudiziario ex art. 2409 c.c., nel qual caso l’attività gestoria dell’azienda e del patrimonio - la quale si estrinseca di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria - continuerà ad essere compiuta direttamente dall’Amministratore Giudiziario ex art. 2409 c.c., mentre al Custode Giudiziario spetterà, in funzione di salvaguardia della conservazione dell’azienda e del patrimonio, una funzione di stretta vigilanza sull’attività gestoria dell’Amministratore Giudiziario, da concretizzarsi in un potere di controllo su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società debitrice. (Alessandra Bruna Volpi) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Alessandra Bruna Volpi


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