Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29238 - pubb. 31/05/2023

L’interesse ad agire sotteso all’azione di risoluzione del concordato preventivo

Tribunale Bari, 17 Aprile 2023. Pres. Simone. Est. De Palma.


Concordato preventivo – Risoluzione – Interesse ad agire


Concordato preventivo – Mancata osservanza dei termini finali per il pagamento dei creditori – Risoluzione per inadempimento



L’interesse ad agire sotteso all’azione di risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 l.f. va inteso quale utilità giuridica della tutela giudiziaria richiesta e non quale utilità economica che il creditore voglia o possa ottenere con la predetta domanda.


Qualora la tempistica dei pagamenti acceda alla proposta, essa diviene oggetto dell’accordo raggiunto con i creditori che esprimono il proprio voto avendo riguardo anche alle cadenze temporali previste per il pagamento dei loro crediti sia pur falcidiati. Ne consegue che il mancato rispetto dei termini finali (e non semplicemente intermedi) indicati nella proposta (e nel piano) è fonte di inadempimento di un obbligo assunto dal debitore proponente. Del resto, la durata indicata nella proposta in termini ragionevolmente contenuti della prospettiva di adempimento concorre a formare la cd. causa concreta del concordato, con la conseguenza che la funzione tipica del concordato deve ritenersi disattesa nel caso, come quello in esame, in cui i tempi di adempimento vadano già ben oltre quelli previsti e siano di fatto indefinibili. (Michele De Palma) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




Segnalazione del Dott. Michele De Palma)


Testo Integrale