Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29215 - pubb. 25/05/2023

Concordato semplificato: oneri dell'esperto con riferimento alla non praticabilità delle soluzioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 lettera b) CCI

Tribunale Monza, 17 Aprile 2023. Pres. Giovanetti. Est. Ambrosio.


Concordato semplificato - Requisiti - Non praticabilità delle soluzioni individuate dall'articolo 23, commi 1 e 2 lettera b) del codice della crisi - Oneri dell'esperto



In tema di requisiti per l'accesso al concordato semplificato, con riferimento a quello della non praticabilità delle soluzioni individuate dall'articolo 23, commi 1 e 2 lettera b) del codice della crisi, l'esperto, nelle sue considerazioni conclusive, non può limitarsi ad affermare la non percorribilità di tali soluzioni, avendo egli l'onere di giustificare le ragioni per cui le ritiene non percorribili, in modo da consentire al tribunale la relativa verifica in occasione del vaglio sulla ritualità della proposta.


Il tribunale, al riguardo, deve infatti essere posto in condizioni di verificare:


- che l'imprenditore si sia effettivamente attivato per il perseguimento di tali soluzioni formulando specifiche proposte ai creditori, i quali non le abbiano accettate, posto che solo in tal caso può giustificarsi l'accesso alla procedura, la quale costituisce una extrema ratio cui ricorrere quando l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi indicati dalla norma non è stato possibile per ragioni non imputabili all'imprenditore;


- che le soluzioni individuate dall'articolo 23 commi 1 e 2 lettera b) in questione, benché astrattamente praticabili al momento in cui si è avviata la composizione negoziata, non siano state attuate per cause non imputabili al debitore tra le quali, in primo luogo, l'atteggiamento ostruzionistico dei creditori.


Con riferimento al secondo dei suddetti requisiti, occorre precisare che non può ritenersi consentito l'accesso al concordato semplificato nelle ipotesi in cui fin dall'origine tali soluzioni non appaiano percorribili, posto che, in detta ipotesi, ci si troverebbe dinanzi all'insolvenza irreversibile, la quale avrebbe dovuto condurre l'esperto a chiedere l'archiviazione della procedura di composizione negoziata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, CCI. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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