Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29193 - pubb. 20/05/2023

CTU relativa alla indeterminatezza degli interessi a fronte della mancanza del piano di ammortamento e dell’omessa pattuizione del regime composto

Tribunale Monza, 02 Maggio 2023. Est. Rizzotto.


Mancanza piano di ammortamento e omessa pattuizione del regime composto – Verifica maggior costo rispetto al regime semplice – Verifica indeterminatezza e applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB



A fronte di puntuale e precisa allegazione in merito alla eccezione di omessa allegazione del piano di ammortamento del rapporto di mutuo e mancata pattuizione ed indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi [e quindi di indeterminatezza del TAN e, nel complesso, del monte interessi complessivo cui si è impegnata parte mutuataria, ndr], va ammessa CTU volta all’accertamento:


1) della possibilità di identificazione univoca, sulla base dell’originario contratto di mutuo fondiario e del successivo atto di frazionamento con la subentrata Banca * S.p.A. e dei documenti ad essi allegati, di parametri per la determinazione delle modalità di restituzione del capitale e degli interessi, anche in punto di sufficiente esplicitazione del tasso di interesse effettivo, del regime finanziario e dei tempi di riscossione degli interessi, pur in assenza del piano di ammortamento iniziale/piani di ammortamento alla data del frazionamento, o se, sulla base del tenore complessivo delle clausole contrattuali e per effetto dell’assenza del piano di ammortamento, siano possibili differenti computi alternativi;


2) della correttezza dei parametri indicati da parte opponente a sostegno della ritenuta esistenza dell’indebito da essa quantificato, derivante dalla applicazione del piano di ammortamento con interessi in capitalizzazione composta anziché con capitalizzazione semplice;


3) della correttezza del ricalcolo effettuato da parte opponente in caso di nullità parziale, con applicazione dell’art. 117 TUB comma 7 a), e in ogni caso dell’esatta somma ancora dovuta dalla mutuataria per effetto dell’applicazione dell’art. 117 TUB comma 7 a). (Dario Nardone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


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