Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29119 - pubb. 09/05/2023

Omologazione del concordato fallimentare e cessione dei crediti: il curatore rimane l'unico soggetto legittimato ad emettere note di variazione IVA

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 12 Aprile 2023, n. 9793. Pres. Manzon. Est. Succio.


Concordato fallimentare - Omologazione - Effetti - Note di variazione iva - Soggetto legittimato



Il curatore fallimentare è responsabile di tutti gli adempimenti IVA relativi al periodo che va dall'apertura fino alla chiusura del fallimento, compresi gli obblighi procedurali necessari alla dichiarazione e alla presentazione della documentazione richiesta.


Anche se la chiusura del fallimento, ai sensi dell'articolo 130 della Legge Fallimentare, avviene in seguito all'omologazione del concordato fallimentare fino alla definitività del relativo provvedimento, il curatore rimane legittimato ad adempiere agli obblighi fiscali connessi al periodo precedente la chiusura del fallimento, al fine di acquisire eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni.


Di conseguenza, sebbene la cessione dei crediti, compreso quello per IVA, trasferisca il credito a un altro soggetto (il cessionario), che diventa l'unico legittimato a richiedere il pagamento dal debitore ceduto, ai fini fiscali il cedente rimane l'unico soggetto legittimato a emettere note di variazione in diminuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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