Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29040 - pubb. 19/04/2023

Le nozioni di giudizi instaurati e di giudizi pendenti nel regime transitorio della riforma Cartabia (art. 35 del d. lgs. 149/2022)

Tribunale Verona, 13 Aprile 2023. Est. Vaccari.


Giudizio ordinario promosso con atto di citazione inviato per la notifica il 28 febbraio, ricevuto dal convenuto il 2 marzo e iscritto al ruolo il 12 marzo 2023 – Applicazione del nuovo rito ordinario di cognizione – Esclusione – Applicazione del rito previgente – Sussistenza



La nozione di pendenza del giudizio di cui all’art. 35 del d. lgs. 149/2022, l’art. 35, come modificato dall’art. 1, comma 380, della legge di bilancio (L.197/2022), allude a processi che possono trovarsi in fasi processuali diverse, da quella iniziale, a quella di trattazione, a quella decisionale. La nozione di instaurazione si riferisce invece ad un processo che è ancora nella fase di instaurazione del contraddittorio ed è quindi più circoscritta di quella di pendenza.


Utilizzandola il legislatore ha inteso stabilire che, mentre per i giudizi pendenti (meglio sarebbe stato dire “già pendenti”) alla data del 28 febbraio, e in qualunque fase essi si trovassero, trovano applicazione le norme previgenti, per quelli introdotti dal primo marzo, ossia per quelli per i quali, a partire da quella data sia inviato l’atto di citazione, se soggetti al giudizio ordinario, o depositato il ricorso, se soggetti al rito semplificato, vengono in rilievo le nuove norme. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)




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