Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29038 - pubb. 19/04/2023

Composizione negoziata della crisi e procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

Tribunale Savona, 27 Marzo 2023. Est. Ferretti.


Composizione negoziata - Procedimento relativo alle misure cautelari ex art. 19 D. Lgs. 14/2019 - Natura cautelare del procedimento ex art. 19 D. Lgs. 14/2019 - Requisiti per la conferma o la revoca delle misure protettive



La natura cautelare del procedimento ex art. 19 CCII impone di verificare, con cognizione necessariamente sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, secondo la particolare declinazione che tali requisiti assumono in materia.


Quanto al fumus boni iuris - da riferirsi all’accertamento della condizione oggettiva che consente all’imprenditore di avvalersi della procedura di composizione negoziata - la conferma delle misure protettive è subordinata all’accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e sugli accertamenti preliminari operati dall’esperto, così da rendere concretamente perseguibile l’obiettivo di mettere il patrimonio dell’imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell’impresa – al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali -, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori; il tutto secondo un accertamento parametrato alla concreta condizione economico - finanziaria dell’impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficace risanamento dell’impresa stessa; valutazione, infine, da compiersi tenendo conto degli elementi sintomatici dell’idoneità della composizione negoziata a perseguire l’obiettivo del risanamento che sono stati declinati dalla giurisprudenza di merito sopra citata (in termini differenti ma per molti aspetti sovrapponibili).


Quanto al periculum in mora, esso può essere individuato nel rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l’andamento e il buon esito delle trattative; la giurisprudenza ha sul punto enucleato tre profili di indagine: a) l’esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse con correttezza e buona fede in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione; b) la strumentalità delle misure protettive attivate dall’imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori. (Fabrizio Villa) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Villa


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