Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28979 - pubb. 06/04/2023

Sul regime transitorio delle modifiche in tema di mediazione e negoziazione assistita introdotte dalla riforma Cartabia

Tribunale Verona, 27 Marzo 2023. Est. Vaccari.


Applicabilità dell’art. 11 bis del d. lgs. 28/2010, introdotto dall’art. 8 del d.lgs. 149/2022, agli accordi di conciliazione che si concludano anche in sede giudiziale - Sussistenza

Anticipazione al 28 febbraio 2023 delle altre modifiche in tema di mediazione e negoziazione assistita contenute nel d. lgs. 149/2022 - Esclusione



L’art. 11 bis del d. lgs. 28/2010, introdotto dall’art. 8 del d.gs. 149/2022, che limita la responsabilita' contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche per la conclusione di un accordo di conciliazione, si riferisce agli accordi di conciliazione che si concludano, a decorrere dal 28 febbraio 2023, nell’ambito di procedimenti, di mediazione o giudiziali, già pendenti a quella data.

L’art. 11 bis del d. lgs. 28/2010, è l'unica norma, tra quelle contenute nel d.lgs. 149/2022 che hanno modificato il regime del procedimento di mediazione, la cui entrata in vigore sia stata anticipata al 28 febbraio 2023. Infatti, la data dell’entrata in vigore delle modifiche in tema di mediazione e negoziazione assistita contenute nel d.lgs. 149/2022, è fissata al 30 giugno 2023, rispettivamente dal primo e dall’ultimo comma dell’art. 41, che non sono stati interessati dall’art. 1, comma 380, lett. a) e c), della legge di bilancio. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)




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