Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28902 - pubb. 22/03/2023

Tribunale di Treviso: l’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese può accedere al concordato minore, non essendo consumatore

Tribunale Treviso, 07 Febbraio 2023. Est. Casciarri.


Concordato Minore - Imprenditore individuale cessato da oltre un anno - Debitoria superiore a 500.000 euro - Ammissibilità



L’imprenditore individuale cancellato dal registro imprese, che in passato abbia maturato debiti d’impresa che residuano in misura superiore al limite di euro 500.000, rientra nella categoria residuale prevista dall’art. 2 comma 1 lett. c) CCI di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, e pertanto può accedere al concordato minore.


Il richiamo operato dall’art. 77 CCII ai limiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) numeri 1), 2) e 3), per cui la domanda di concordato minore è inammissibile se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i predetti limiti, assume la funzione di ribadire che solo l’imprenditore minore ha i requisiti soggettivi per la domanda ex art. 74 CCII. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Maurizio Scarpa del foro di Venezia


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