Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28547 - pubb. 17/01/2023

Errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione

Cassazione civile, sez. VI, 12 Gennaio 2023, n. 730. Pres. Bisogni. Est. Perrino.


Revocazione – Sentenza di legittimità – Memoria ex art. 378 cpc – Elemento di fatto evidenziato in memoria – Decisività rispetto ad allegazioni in ricorso o controricorso – Omessa considerazione
Revocazione – Sentenza di legittimità – Errore di fatto – Atti interni a giudizio di legittimità



La memoria ex art. 378 cpc è mero strumento di approfondimento delle questioni di diritto poste con il ricorso e il controricorso, senza che sia possibile introdurre con essa nuove e tardive allegazioni (Cass. Civ. n. 8939/21). L’omesso esame di tale memoria può, dunque, costituire errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, solo quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare oppure dedotto nel controricorso.


L’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, che può riguardare solo atti interni al giudizio di legittimità esaminabili dalla Corte direttamente, con propria indagine di fatto nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, deve avere carattere autonomo, dovendo incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità e non sui precedenti provvedimenti giudiziari. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'avv. Patrizio Melpignano


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