Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28480 - pubb. 28/12/2022

I tempi di esecuzione delle vendite e dei riparti non possono violare l’ordine delle cause di prelazione

Tribunale Milano, 24 Novembre 2022. Est. Rossetti.


Fallimento – Riparti parziali – Tempi delle vendite – Pregiudizio dei creditori incolpevoli



Benché l’art. 110, comma 1, l.f. prescriva che il curatore ogni quattro mesi presenti un prospetto delle somme disponibili e un prospetto di ripartizione delle medesime, non è possibile sostenere che i tempi in cui hanno luogo le vendite attuate dal curatore ed i conseguenti riparti possono comportare la violazione dell’ordine delle cause di prelazione dei creditori ammessi al passivo; infatti, i riparti parziali non possono mai pregiudicare i creditori incolpevoli (tanto meno quelli già ammessi al passivo), i quali hanno sempre diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo sia dipeso da cause ad essi non imputabili a norma dell'art. 112 l.f.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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