Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28475 - pubb. 27/12/2022

Quando la conferma o revoca delle misure protettive non richiede la fissazione dell’udienza e l’informazione dei contro interessati

Tribunale Macerata, 02 Dicembre 2022. Est. Tellarini.


Misure protettive – Procedimento – Fissazione dell’udienza e convocazione dei creditori – Accordi di ristrutturazione



Ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCI, nel caso previsto dall’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo (domanda ex art. 40 di misure protettive formulata unitamente alla domanda per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), il giudice chiamato a confermare o revocare le misure protettive non deve necessariamente fissare un’udienza né disporre che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati.


[Fattispecie in tema di domanda “con riserva” di accesso alla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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