Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28330 - pubb. 08/12/2022

Inopponibile alla liquidazione controllata l’accollo di debiti tra creditore e sovraindebitato

Tribunale Bergamo, 10 Novembre 2022. Pres. De Simone. Est. Randazzo.


Liquidazione Controllata – Accordo di accollo di debiti tra creditore concorsuale e debitore – Efficacia solo interna – Sussiste – Opponibilità alla procedura – Esclusione



Nella liquidazione controllata, ove alcuni creditori si fossero obbligati a corrispondere parte del prezzo di compravendite stipulate in loro favore dal debitore, mediante accollo interno di taluni debiti tributari del medesimo, tali rapporti negoziali andrebbero qualificati come accolli ad efficacia interna, in quanto la convenzione tra assuntore e debitore ha posto a carico del primo l'obbligo di tenere indenne l'altro dal peso del debito, ma non ha conferito alcun diritto al creditore, per cui l'efficacia del negozio deve intendersi circoscritta alle parti e non è opponibile ai creditori concorsuali, sicchè la prospettazione dell'OCC di escludere dalla liquidazione tali crediti non è recepibile, dovendo tali creditori corrispondere alla procedura di liquidazione controllata le somme dovute, somme che dovranno poi essere ripartite fra i creditori nel rispetto della par condicio creditorum. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini,
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