Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27892 - pubb. 20/09/2022

Istanza di Fallimento ex r.d. 267/1942 e domanda di concordato c.d. con riserva in vigenza del CCII

Tribunale Trento, 17 Agosto 2022. Pres. Fermanelli. Est. Sieff.


Fallimento - Pendenza di istanza in base alla l. 267/1942 - Presentazione di istanza di concordato preventivo in data successiva all’entrata in vigore del CCII - Regime transitorio - Disciplina applicabile ex art. 390 CCII - Legge Fallimentare - Applicabilità



In pendenza di istanza di fallimento presentata prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), la domanda di concordato preventivo, sebbene presentata dopo il 15 luglio 2022, deve ritenersi regolata dalla legge fallimentare, condividendosi sul punto l'orientamento già espresso da Tribunale di Udine con decreto del 21 luglio 2022 e da Tribunale di Verona con decreto del 27 luglio 2022, trattandosi di domande tutte volte a regolare la medesima situazione di crisi o insolvenza, là dove l'art. 390, comma 2, CCI tende ad attribuire prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore, dovendosi avere riguardo alle procedure che possono potenzialmente essere aperte a seguito della presentazione di un primo ricorso sotto la vigenza della precedente disciplina legislativa, non necessariamente in stretta aderenza alla domanda contenuta in tale primo ricorso là dove lo spirito che anima la norma deve riteneresi essere quello di evitare ibride (e invero fonte di confusione) applicazioni, allo stesso caso, di disposizioni variamente tratte da entrambi gli apparati normativi, recanti sistemi paralleli, ciascuno munito di una propria autonoma integrità tendente alla completezza. (Astorre Mancini) riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it


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