Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27819 - pubb. 08/09/2022

L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, del codice delle assicurazioni private

Cassazione Sez. Un. Civili, 07 Luglio 2022, n. 21514. Pres. D'Ascola. Est. Scrima.


Azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Accertamento della responsabilità del sinistro - Specifica domanda - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri



L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso; la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile. (massima ufficiale)




Testo Integrale