Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27740 - pubb. 23/07/2022

Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa e autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili

Tribunale Bergamo, 05 Luglio 2022. Est. Randazzo.


Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa – Autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili – Presupposti

Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa – Autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili – Vaglio del Tribunale sulla verosimile probabilità di perseguire il risanamento

Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa – Autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili – Funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale

Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa – Autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili – Funzionalità del finanziamento rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori

Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa – Autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili – Termine di efficacia



Ai fini della concessione dell’autorizzazione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a) D.L. 118/2021 convertito dalla L. 147/2021, il Tribunale deve vagliare: (i) la sussistenza dell'elemento oggettivo su cui l’imprenditore ha avuto accesso alla composizione negoziata, che è lo «squilibrio patrimoniale o economico - finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza», purché risulti «ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa» (art. 2, primo comma, d.l. cit.); (ii) la strumentalità del finanziamento alla continuità aziendale, come esito prospettico dell’ipotesi di risanamento e (iii) alla migliore soddisfazione dei creditori, fondata su un giudizio di natura prognostica tra la situazione in cui non sia erogato il finanziamento e quella in cui l’impresa possa beneficiarne, ancorché gravata da un ulteriore e nuovo credito in prededuzione.

Ai fini della concessione dell’autorizzazione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a) D.L. 118/2021 convertito dalla L. 147/2021, il vaglio del tribunale non può prescindere dalla convinzione circa la verosimile probabilità di perseguire il risanamento, intesa come non manifesta impossibilità di reversibilità dell’insolvenza; valutazione, questa, necessariamente da condursi esaminando (i) il piano di risanamento proposto dall’imprenditore in crisi e (ii) il complessivo fabbisogno finanziario del debitore.

Ai fini della concessione dell’autorizzazione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a) D.L. 118/2021 convertito dalla L. 147/2021, va inoltre esaminata l’utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale.
Sul punto deve premettersi che il considerando n. 68 della dir. UE n. 2019/1023 prevede che «per evitare potenziali abusi, dovrebbero essere protetti solo i finanziamenti che sono ragionevolmente e immediatamente necessari per la continuazione dell'operatività o la sopravvivenza dell'impresa del debitore, o per la preservazione o il miglioramento del valore dell'impresa in attesa dell'omologazione del piano di ristrutturazione».
Il decreto dirigenziale del 28.9.2021 al paragrafo 10.1, con riferimento alle autorizzazioni del tribunale riguardanti la finanza prededucibile, specifica che tale verifica debba essere condotta tenendo anche conto se i finanziamenti siano funzionali al ciclo degli approvvigionamenti.

Ai fini della concessione dell’autorizzazione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a) D.L. 118/2021 convertito dalla L. 147/2021, deve essere infine esaminata l’utilità del finanziamento a non pregiudicare la migliore soddisfazione dei creditori.
Il paragrafo 10.1 del decreto dirigenziale del 28.9.2021 con riferimento a tale profilo specifica che tale verifica debba essere condotta tenendo conto, in particolare, del fatto: a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale.

L’autorizzazione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a) D.L. 118/2021 convertito dalla L. 147/2021 deve essere necessariamente contenuta entro il periodo necessario all’individuazione di una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, D.L. 118/2021 convertito dalla L. 147/2021 (nel caso di specie il Tribunale ha autorizzato l’istante a contrarre ai sensi dell’art. 111 L.F. linee di factoring, nella forma del pro soluto formale, con anticipazione sul corrispettivo di cessione sino ad un importo massimo di 1.000.000,00 (euro 1 milione/00), alle condizioni di cui al contratto già deliberato in atti, nei limiti delle operazioni di fattorizzazione dei crediti perfezionatesi sino alla scadenza del termine di efficacia delle misure protettive, richiamando sul punto Cassazione civile sez. III, 11/05/2007, n. 10833, secondo cui «la struttura del factoring può essere di cessione unica e globale dei crediti presenti e futuri oppure di operazione che si attua attraverso una sequenza contrattuale articolata in una convenzione iniziale ed in una o più cessioni di credito attuative. Nel primo caso l'effetto traslativo della titolarità del credito si produce al momento della stipula del contratto di factoring, se il credito già esiste, ed al momento in cui il credito viene ad esistenza nel caso inverso; nel secondo caso con il perfezionamento delle singole cessioni»). (Alessandro Cainelli) (Elisa Musso) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Cainelli e dell’avv. Elisa Musso


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