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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26131 - pubb. 05/11/2021.

Azione di restituzione di prelievi non autorizzati e ripartizione dell’onere della prova


Tribunale di Roma, 05 Marzo 2021. Est. Romano.

Conto corrente bancario – Prelievi non autorizzati – Azione di restituzione – Ripartizione dell’onere della prova – Fattispecie


In tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista che agisca per la restituzione di prelievi non autorizzati, spetta soltanto la prova della natura fraudolenta del prelievo, mentre, sull'istituto creditizio, come previsto dal terzo comma dell’art. 12 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, incombe la prova del fatto che l’utilizzatore «abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento».

A tal proposito, si deve aggiungere che la colpa grave è costituita da una «straordinaria e inescusabile» imprudenza, negligenza o imperizia, la quale presuppone che sia stata violata non solo la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia di cui all’art. 1176, comma 1, c.c., ma anche «quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti»

[Nel caso di specie, la Banca si è limitata ad affermare che il cliente avrebbe conservato il codice segreto unitamente al bancomat o, comunque, all’interno della propria borsa, deducendo tale circostanza sulla scorta del breve lasso di tempo intercorso tra il furto e i prelievi.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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