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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26071 - pubb. 21/10/2021.

Secondo il Pubblico Ministero Nardecchia, la controversia riguardante la restituzione di tributi per i quali non vi sia riconoscimento del debito da parte della PA appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario


Procura Generale della Cassazione, 09 Giugno 2021. Sost. Proc. Gen. Nardecchia.

Giurisdizione - Tributi - Cartella esattoriale - Pagamento - Sgravio - Ripetizione indebito (azione di) - Eccezione compensazione -  Giurisdizione giudice tributario - Insussistenza - Giurisdizione giudice ordinario - Sussistenza


La procura generale ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia riguardante la restituzione di tributi per i quali non vi era stato alcun formale riconoscimento del debito da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma una sentenza delle commissioni tributarie, divenuta irrevocabile, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione della lite a seguito di provvedimento di sgravio da parte dell’ente impositore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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