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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25623 - pubb. 07/07/2021.

Riparto dell’indennizzo dell’assicurazione vita a favore degli eredi legittimi


Procura Generale della Cassazione, 23 Marzo 2021. Sost. Proc. Gen. Pepe.

Assicurazione sulla vita con designazione quale terzi beneficiati dei “legittimi eredi” - Criteri di riparto dell’indennizzo assicurativo


In materia di contratti di assicurazione sulla vita, la clausola indicante quali beneficiari, in caso di morte dello stipulante, i “legittimi eredi” deve essere interpretata nel senso che i beneficiari sono individuati dallo stipulante non solo per la loro posizione di suoi potenziali eredi legittimi, ma anche per la misura delle loro potenziali quote di partecipazione all’eredità. E’ indubbio che si sia al di fuori della successione ereditaria, trattandosi di meri diritti di natura contrattuale, tuttavia l’espressione “legittimi eredi”, per ragioni di natura letterale, logica, storica e sistematica, sembra voglia chiaro riferimento anche al quantum dei diritti di subentro di ciascuno degli eredi, senza possibilità di distinguere l’an dal quantum, che sono un tutt’uno. Ogni legittimo erede ha uno specifico rapporto di parentela con lo stipulante e sulla base di tale rapporto, che incide al contempo sull’an e sulla misura dei suoi diritti, egli viene indicato ai sensi dell’art. 1920 comma 3 c.c. (Fonte: Sito ufficiale della Procura generale presso la Corte di Cassazione)

Il testo integrale

Vedi la decisione Cassazione Sez. Un. Civili, 30 Aprile 2021, n. 11421