E’ contrario all’ordine pubblico il provvedimento di adozione in favore di coppia omossessuale maschile denominato 'Order of Adoption' emesso nello Stato di New York?
Procura Generale della Cassazione, 28 Dicembre 2020. Sost. Proc. Gen. De Renzis.
Provvedimento di adozione piena “Order of adoption“ Stato di New York - Due padri - Delibazione - Verifica sulla compatibilità con il limite di ordine pubblico - Contrarietà all’ordine pubblico ex art. 64 lett. g) e 65 legge 218/1995 - Carenza dei presupposti soggettivi di adottabilità ex artt. 6 e 7 legge adozione - Carenza di accertamento sullo stato di adottabilità - Adozione prenatale come strumento indiretto di introduzione della pratica illecita della maternità surrogata - Esigenza di tutela avanzata dei diritti della donna e del minore
Il provvedimento di adozione in favore di coppia omossessuale maschile, denominato “Order of Adoption” ed emesso nello Stato di New York, è contrario all’ordine pubblico per le seguenti ragioni: -contrarietà all’ordine pubblico ex art. 64 lettera g) e 65 legge 218/1995; -contrarietà per carenza dei presupposti soggettivi di adottabilità ex artt. 6 e 7 della legge sulle adozioni; -contrarietà per carenza di accertamento sullo stato di adottabilità.
Il principio di diritto contenuto nella decisione statunitense, ove delibato, produrrebbe gli effetti dell’adozione legittimante in una fattispecie non consentita dall’ordinamento, ponendosi in forte contrapposizione con l’intero sistema delle adozioni attualmente vigente in Italia e contrastando manifestamente con l’ordine pubblico considerato come il complesso dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla recente giurisprudenza costituzionale.
La tutela dei principi costituzionali (art. 29 e 30 cost) e delle leggi (combinato disposto dell’art. 6 legge 184/1983 e dell’art. 1, comma 20, legge n. 76 del 2016) costituisce infatti un limite (obiettivo) di ordine pubblico che non può essere superato nella delibazione del provvedimento straniero di adozione “piena” in favore delle coppie dello stesso sesso. Ancora, la valutazione di compatibilità con l’ordine pubblico va effettuata con riferimento agli ulteriori presupposti di adottabilità riguardanti la verifica dello stato di abbandono. Nel provvedimento straniero si prescinde da una situazione di abbandono perché l’adozione (order of adoption) si radica sul mero consenso prestato dai genitori biologici sulla base di un presumibile accordo tra i genitori biologici ed i genitori adottivi. Ne consegue che il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico che l’autorità giudiziaria italiana deve compiere, ai sensi degli artt. 41, 64, 65, 66 della legge n. 218 del 1995, deve includere anche la valutazione estera di adottabilità del minore. Vedi la decisione Cassazione civile, sez. I, 10 Febbraio 2020, n. 3022. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Vedi la decisione Cassazione Sez. Un. Civili, 31 marzo 2021, n. 9006.