Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24715 - pubb. 08/01/2021

Illegittima segnalazione in Centrale Rischi, fumus boni iuris e periculum in mora

Tribunale Treviso, 28 Dicembre 2020. Pres. Laura Ceccon. Est. Barbazza.


Illegittima segnalazione in Centrale Rischi della società cessionaria del Credito - Reclamo ex art.669-terdecies c.p.c. - Fumus boni iuris - Obbligo del preavviso di segnalazione derivante dall'obbligo di buona fede in executivis ex art.1375 c.c. e 1175 c.c. - Sussistenza

Illegittima segnalazione in Centrale Rischi della società cessionaria del Credito - Reclamo ex art.669-terdecies c.p.c. - Cessione in blocco di rapporti giuridici ex l.130/1999 - Legittimazione attiva della cessionaria - Onere della prova della cessione dello specifico rapporto - Sussistenza

Illegittima segnalazione in Centrale Rischi della società cessionaria del Credito - Reclamo ex art.669-terdecies c.p.c. - Periculum in mora - Lesione sia del diritto di accesso al credito del privato o di modifica del credito con il ricorso a rinegoziazione o sospensione del mutuo - Sussistenza



La necessità dell’avvertimento dell’imminente segnalazione a sofferenza inviata dall’Istituto di credito al cliente deriva, oltre che dalle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, dalla lettura costituzionalmente orientata delle pattuizioni contrattuali stipulate fra le parti, ed in particolare dalla necessità di attenersi ad un obbligo di buona fede in executiviis nel corso del rapporto. Le disposizioni di cui agli articoli 1375 cod. civ. e 1175 cod. civ., attinenti – rispettivamente – agli obblighi di buona fede e correttezza, deve ritenersi siano state nel tempo omologate e sovrapposte dall’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, assolvendo gradualmente alla funzione di strumento di integrazione dell’obbligazione, richiamate per esigere dal debitore e dal creditore condotte ulteriori rispetto a quelle che riguardano l’adempimento delle rispettive obbligazioni. Il concetto di buona fede così delineato si accompagna inoltre al canone di diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ. (ossia al dovere di impegno richiesto alle parti in vista dell’esecuzione della prestazione), sicché anche con riguardo a tali obblighi integrativi sopra delineati deve ritenere sia ipotizzabile un agire negligente delle parti. (Federico Pedonese) (riproduzione riservata)

L’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non può da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito in assenza della produzione in giudizio anche del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale la cessionaria agisce rientra fra quelli oggetto dell’operazione di cartolarizzazione. Infatti deve ritenersi che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale persegua un fine radicalmente diverso dalla produzione del contratto di cessione, impattando il diverso profilo dell’opponibilità della cessione e non quello della prova della titolarità del credito: la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, infatti, deve essere considerata elemento sufficiente solo a dare notizia dell’acquisto in blocco e ad esonerare la cessionaria dalla notificazione ma non dalla necessità di dar prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito, non essendo possibile in mancanza stabilire se il credito sia di titolarità della cessionaria. (Federico Pedonese) (riproduzione riservata)

L’effettuazione della segnalazione, allorquando si ritiene che sussista il fumus di illegittimità della stessa, mina di per sé stessa la possibilità per il cliente di ricorrere al credito bancario, causando così una lesione sia del diritto di accesso al credito del privato o di modifica del credito con il ricorso a rinegoziazione o sospensione del mutuo già ottenuto sia del diritto all’accesso al credito di impresa qualora già svolga o intenda svolgere tale attività. La non corretta segnalazione alla Centrale Rischi, pertanto, essendo di per sé stessa idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, integra quel periculum in mora che giustifica la concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla Banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a sofferenza. (Federico Pedonese) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Federico Pedonese



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